25/11/2020 – OFFERTA SIMBOLICA: È AMMISSIBILE SULLA BASE DI ECONOMIE DI SCALA (ART. 97 D.LGS. N. 50/2016)-Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2020 n. 7255.

Anche a prescindere dall’affermazione per cui l’offerta non anomala, e dunque complessivamente sostenibile, possa essere artificiosa e fittizia, corretta in astratto, ma in concreto non funzionale rispetto alla (riconosciuta) attendibilità della stessa, occorre considerare come nella fattispecie controversa la proposta “simbolica” di -Omissis- (…) risulta giustificata in ragione del fatto che in entrambi i casi è richiesta la fornitura di un’infrastruttura informatica dalla società già posseduta, senza pertanto necessità di indicare costi incrementali, per la disponibilità di un server già operativo, utilizzato per erogare tanti altri servizi in corso, e dunque ripartito tra gli stessi. Diversamente opinando, in difformità dalla lex specialis che non indica una soglia minima, si dovrebbe assumere che -Omissis- era tenuta ad indicare un canone, addebitando un costo non sostenuto alla stazione appaltante.

Anche sul piano formale, la disposta esclusione appare effettuata al di fuori di un contenitore procedimentale (quello della verifica di anomalia) che garantisce il contraddittorio sul piano tecnico, i cui esiti non sono divenuti oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo.

E peraltro, con riguardo al valore di un millesimo dell’offerta per i due canoni, giustificata da -Omissis- in ragione delle economie di scala, occorre ricordare che sono componenti di una più articolata offerta, che, nel suo complesso, non è pari a zero, fermo restando che la giurisprudenza europea ha recentemente chiarito che anche un’offerta pari ad euro zero non ne consente il rigetto automatico, ma impone la sottoposizione al subprocedimento di verifica dell’anomalia, con richiesta all’offerente di spiegazioni in ordine al prezzo ed ai costi proposti (CGUE, IV, 10 settembre 2020, in causa C-367/19).

[rif. art. 97 d.lgs. n. 50/2016]

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