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Occorre evidenziare come sia differente tanto il petitum quanto la causa petendi della Sentenza della Sezione Giurisdizionale di Appello Sicilia n. 86/A/2017, al pagamento di euro 147.000,00 per risarcire il danno patrimoniale da disservizio che sarebbe derivato dalla condotta corruttiva. Diversamente, nel giudizio oggi in esame la procura regionale contesta il danno non patrimoniale , per danno all’immagine nell’importo di euro 40.000,00 che sarebbe derivato dalla citata condotta illecita

L’identità del fatto storico posto alla base delle due azioni non può, pertanto,essere sufficiente a far ritenere che il giudizio in esame determini una violazione del principio di ne bis in idem petitum e causa petendi. (cfr. ex multiis Corte dei conti, Prima sezione Centrale di Appello, sent. n. 29 del 03/02/2020 e sezione giurisdiz. Puglia, sent. n. 20 del 28/01/2019). L’ammissibilità del giudizio va ricondotta alla valenza plurioffensiva del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, tale da consentire una duplice azione risarcitoria fondata sui medesimi fatti (cfr. sul c.d. danno da tangente Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, n. 830/2008).

ALLEGATO:

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