24/11/2020 – Progressioni, niente deroghe al tetto del 50% dei dipendenti

Parere Aran Cfl 120: La previsione dell’articolo 16 del contratto nazionale del 21 maggio 2018, in base alla quale il beneficio può essere concesso solo a una quota limitata di dipendenti, non determina un effetto di «contrattualizzazione» dell’istituto, visto che la norma contrattuale si limita a riproporre le previsioni dettate dall’articolo 23 del Dlgs 150/2009. Di conseguenza occorre rifarsi alle indicazioni della Funzione pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, per le quali la disposizione deve essere intesa come una quota massima del 50% dei dipendenti che hanno titolo a partecipare alla procedura per l’attribuzione di questo beneficio.

Parere Aran Cfl 113:  la mancata individuazione nel contratto decentrato della data di decorrenza delle progressioni economiche può essere colmata facendo ricorso alle risorse che lo stesso integrativo ha destinato al finanziamento dell’istituto. La relativa decorrenza può essere individuata fino al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto decentrato.

Parere Aran Cfl 114 : Il vincolo dettato dal contratto nazionale del 21 maggio 2018, che dispone che l’unico criterio obbligatorio per la selezione ai fini dell’attribuzione delle progressioni orizzontali è costituito dalla valutazione degli ultimi tre anni, non significa che devono essere stati erogati gli incentivi legati alla performance. La norma vuole solo evitare che possano esserci diversi sistemi di valutazione per la progressione economica e per la distribuzione degli incentivi legati alla performance 

PARERE ARAN 120:

PARERE ARAN 113:

PARERE ARAN 114:

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