23/11/2020 – Illegittima l’esclusione dalla selezione per avere indossato uno smart watch

(Consiglio di Stato 7068/2020)

 

Un candidato dopo avere partecipato a una prova preselettiva per il reclutamento di dirigenti scolastici è stato escluso poiché il Comitato di vigilanza, constatato che indossava al polso un “Apple Watch serie 3”.

 

Il Tar Lazio respinge il ricorso ritenendo, erroneamente che il bando contenesse il divieto di “introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere, videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione o informazione di dati”, e disponesse che i candidati, laddove in possesso di tali dispositivi, dovessero spegnerli e depositarli “prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso”.

 

Risulta invece che il Comitato di Vigilanza si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dei candidati sulla necessità di tenere “un comportamento irreprensibile”, e di non fare “uso di manuali, testi vari o cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, pen drive e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati”.

 

Il menzionato Comitato avrebbe, quindi, invitato i candidati a non fare “uso” delle indicate apparecchiature, senza menzionare il divieto di introdurle in aula, anche se disattivate o comunque inidonee all’utilizzo e in concreto non utilizzate.

 

In definitiva, in base al bando e alle istruzioni date dal Comitato di sorveglianza sarebbe stato vietato l’uso dei dispositivi di cui sopra, ma non l’introduzione in aula degli stessi, laddove (come nella fattispecie) non in grado di funzionare.

 

Quindi, anche in base alla detta nota, la mera introduzione in aula di uno dei dispositivi in essa contemplati non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’esclusione, occorrendo anche che il medesimo fosse idoneo alla “memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati”.

 

Del resto, l’appellante, mediante apposita perizia, avrebbe dimostrato che l’Apple Watch 3, se non collegato (come nella fattispecie) a un I-Phone, non sarebbe in grado di memorizzare informazioni o trasmettere dati.

 

Peraltro, l’art. 6, comma 12, del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017), disponeva: “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal corso-concorso”.

 

Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smartwatchs. Escluso che bando e avvertenze date ai candidati contemplassero un espresso divieto di introdurre in aula smartwatchs, occorre stabilire se la detta proibizione potesse discendere dal divieto di introdurre o usare “qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati”.

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