23/11/2020-Commette abuso d’ufficio il sindaco che scioglie la seduta impedendo la trattazione di una mozione che lo riguarda

La Corte di Cassazione (32174/2020<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20201117/snpen@sF0@a2020@n32174@tS.clean.pdf>) prende in esame il caso di un sindaco che, avendo assunto la presidenza della seduta del Consiglio Comunale che doveva esaminare, tra gli altri temi all’ordine del giorno, la mozione presentata dai consiglieri di minoranza volta a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune nel processo nei confronti dello stesso sindaco, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, con la condotta consistita nel sospendere e poi sciogliere la seduta stessa, cagionava ai consiglieri presentatori della mozione ed al Comune l’ingiusto danno consistito nell’impedire che il Consiglio Comunale discutesse e si pronunciasse sulla anzidetta mozione ai fini della successiva costituzione di parte civile nel processo pendente nei suoi confronti per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e concussione in danno di dipendenti del Comune stesso.

Al riguardo, pur con riferimento alla modifica recentemente introdotta dal DL 76/2020, vertendosi nell’ipotesi di un abuso di ufficio riferito alla specifica violazione dell’obbligo di astensione, la modifica normativa non produce alcun effetto, permanendo la rilevanza penale della condotta in esame anche rispetto alla violazione dell’art. 78 del T.U.E.L. oltre che del precetto contenuto nella stessa norma penale.

Più precisamente l’art. 323 cod. pen. nel descrivere la condotta del delitto di abuso d’ufficio stabilisce, con norma immediatamente precettiva, che vi è l’obbligo di astenersi per il soggetto attivo del reato, sia esso pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, “in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto”, oltre poi a prevedere, “negli altri casi prescritti”, il rinvio ad altre disposizioni normative extra-penali che impongano il medesimo obbligo. L’ad.78, co.2, T.U.E.L. prevede per gli amministratori – nella cui nozione rientrano anche il presidente del Consiglio comunale ed il sindaco per come specificato dall’art. 77, comma 2, del medesimo testo normativo – che gli stessi “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Nel caso in esame è, invece, evidente come alla violazione dell’obbligo di astensione abbia fatto seguito anche l’ingiustizia del danno arrecato, attraverso l’indebito esercizio del potere di sospendere la seduta del consiglio, impedendo in tal modo che i consiglieri di minoranza potessero discutere prima e poi votare la mozione ritualmente messa all’ordine del giorno nel corso di quella medesima seduta.

La compressione dei diritti della minoranza costituisce, invece, per come già sopra illustrato, la ulteriore violazione che connota come “ingiusto” il danno arrecato ai consiglieri che avevano richiesto ed ottenuto che la questione venisse discussa e votata dal consiglio comunale nel rispetto delle forme che disciplinano l’istituto della mozione. In particolare il presidente )sospendendo la discussione in violazione della norma regolamentare consiliare (nella sentenza impugnata si indica l’art. 19 del regolamento del consiglio comunale che disciplina la mozione e che prevede che la mozione debba essere messa ai voti e discussa entro trenta giorni), ha cagionato l’ingiusto evento costituito dal mancato svolgimento della discussione e della votazione della predetta mozione.

ALLEGATO:

 

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