23/11/2020 – Cassazione. Qualsiasi intervento su una costruzione abusiva costituisce una ripresa dell’attività criminosa

(Corte di Cassazione 27993/2020)

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente.

 

In particolare, la vicenda esaminata riguarda la condotta di un soggetto che aveva la disponibilità del terreno in forza di una delibera del Comune, proprietario del terreno, che avrebbe realizzato reiterati interventi di modifica e adeguamento di una pista di motocross per competizioni di tipo agonistico, rendendo così definitivo il mutamento della destinazione urbanistica di un suolo agricolo in un impianto sportivo scoperto, agendo peraltro su un’opera, la pista, a sua volta illegittima, perché realizzata in assenza di un valido titolo autorizzativo. Nella veste di gestore del predetto impianto, inoltre, lo stesso avrebbe causato frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che arrecavano disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti.

 

Il P.M. si trova costretto a ricorrere alla Corte perchè il Tribunale qualifica come non meritevole di approfondimento la questione sulla legittimità del titolo autorizzatorio, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica una discordanza di opinioni e soprattutto senza considerare che l’accertamento, sia pure incidentale, sulla legittimità del titolo autorizzativo a prescindere dal decorso della prescrizione di quella specifica condotta risulta dirimente nel caso di specie, ritenendo penalmente irrilevanti le opere successive, in quanto consistite esclusivamente in interventi di manutenzione e di livellamento della pista tramite l’utilizzo di ruspe.

 

Tale impostazione, a giudizio della Corte Suprema, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive.

ALLEGATO:

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