20/11/2020 – Prima importante pronuncia sull’interpretazione di alcune disposizioni del D.L. 76/2020 in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 736/2020, pubblicata il 17.11.2020. ha affermato:

1. che l’applicazione della disciplina emergenziale non è correlata nel testo di legge alle gare strettamente connesse all’emergenza sanitaria (distinzione che, per altro, rischierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a “perimetrare” cosa si intenda per gare “connesse all’emergenza sanitaria”) ma più genericamente all’emergenza economica indotta dall’emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori;

2. che l’intervento normativo è ispirato alla considerazione che l’efficacia della spesa pubblica – declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità della sua erogazione – possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell’economia; sulla base di tale assunto il legislatore ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione “meccanica” di alcuni passaggi;

3. se, dunque, l’intero obiettivo della disciplina è quello di semplificare l’andamento delle gare, l’esclusione automatica sottosoglia prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020 risulta certamente coerente con la finalità della norma, per cui “l’interpretazione di tale disciplina non lascia margine di scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all’esclusione automatica”, anche laddove la disciplina di gara non abbia espressamente previsto l’ipotesi dell’esclusione automatica, nei casi di gara al massimo ribasso con numero di offerte ammesse paro o superiori a cinque;

4. una diversa lettura della norma del decreto semplificazioni, ad avviso del Giudice amministrativo,” non risulterebbe certamente funzionale all’obiettivo di celerità delle procedure poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si presterebbe poi a contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l’esito della procedura”;

5. né la novella così interpretata si pone in contrasto con la disciplina eurounitaria, in quanto, ad avviso del Giudice amministrativo:

6. operando sottosoglia si applicano, al più, i principi di derivazione eurounitaria e non la puntuale disciplina dettata dalle direttive;

7. l’applicabilità di tali principi necessita che sia individuabile nella fattispecie un interesse trasfrontaliero certo (nella specie nemmeno dedotto e, peraltro, implausibile anche con riguardo allo specifico contesto);

8. infine, la norma non detta una disciplina a regime, ma una soluzione avente una precisa e limitata durata temporale, in connessione al contesto emergenziale.

Va, tuttavia, segnalato che il Tar ha avuto modo di osservare che, alla luce delle questioni interpretative che hanno dato luogo al contenzioso, “non sembra funzionale all’obiettivo di semplificare le gare il continuo e disallineato mutare della disciplina, con reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura, che inevitabilmente ingenera come più immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori”

ALLEGATO:

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