19/11/2020 Servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nella Regione Veneto affidato ad associazione di volontariato o con gara pubblica

Cons. St., sez. III, 16 novembre 2020, n. 7082 – Pres. Frattini, Est Santoleri

Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto servizi – Servizio trasporto sanitario di soccorso ed emergenza – Convenzione con Associazione di volontariato – Regione Veneto – Art. 5, comma 1, l. reg. n. 26 del 2012 – Obbligo – Esperimento di gara pubblica – Possibilità – Condizione. 

          Nella Regione Veneto, l’azienda ULSS dispone del potere di gestire in via diretta il servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza oppure di avvalersi degli altri soggetti pubblici di cui all’art. 4 della stessa legge; solo quando l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non può essere assicurato da tali soggetti, le aziende ULSS possono affidarla a titolo oneroso mediante procedure di evidenza pubblica, così come dispone l’art. 5, comma 5, l. reg. n. 26 del 2012, fornendo la motivazione di tale decisione (1). 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’ordinamento eurounitario obbliga all’indizione della gara nel caso di affidamento del trasporto sanitario ordinario ad un’associazione di volontariato privata; il regime muta quando il servizio di trasporto ordinario viene svolto in base ad un accordo di cooperazione stipulato tra due enti pubblici per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico a loro comuni. 

La Corte di Giustizia (sez. IX, ord., 6 febbraio 2020, in C- 11/19) ha precisato, infatti, che gli artt. 10, lett. h), e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di un appalto pubblico alla condizione che il partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. 

Ha anche statuito che tali norme neppure ostano ad una normativa regionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare l’appalto per il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara di appalto, piuttosto che di affidarlo direttamente mediante una convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice. 

Ne consegue che gli artt. 1, 2, 4 e 5, l. reg. Veneto n. 26 del 2012, letti in combinato disposto con la normativa nazionale (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 15, l. n. 241 del 1990, consente anche nel caso del servizio di trasporto ordinario in ambulanza il ricorso al convenzionamento con enti del settore pubblico ricorrendo all’appalto pubblico quando il partenariato tra tale tipologia di enti (pubblici) non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario. 

L’art. 1, l. reg. Veneto n. 26 del 2012 ha conferito “agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all’espletamento delle attività di trasporto di soccorso e di emergenza intrinsecamente sanitarie”; l’art. 5, comma 1, l. reg. Veneto n. 26 del 2012 che “L’attività di trasporto di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende ULSS, nonché dai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 4”; a sua volta il comma 5 di tale disposizione prevede che: “Qualora l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio”. 

ALLEGATO:

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