Tratto da www.lasettimanagiuridica.it

Sentenza Corte di Cassazione Sez. 2 Num. 23551 Anno 2020.

 

La Corte di Cassazione (23551/2020) prende in esame il ricorso di un cittadino destinatario di un accertamento di violazione delle norme del codice della strada, mediante l’utilizzo di autovelox, che, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., rileva il difetto di motivazione per la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con i dispositivi di cui all’art. 4 del d.I.121/2002 cit. senza obbligo di contestazione immediata.

 

La Corte suprema accoglie il ricorso ribadendo un principio anche recentemente consolidato, per il quale, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e che non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto (di cui non è necessaria l’allegazione), cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.

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