13/11/2020 – La sentenza del TAR Lazio, sez. III quater, 3 novembre 2020, n. 11304, secondo cui non contrasta con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, c.18, della l. n. 55/2019 (c.d. l. sblocca cantieri).

Non contrasta con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, c.18, della l. n. 55/2019 (c.d. l. sblocca cantieri)

Il disciplinare di gara che fissa al 40% la quota massima dell’appalto subappaltabile non è in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza 27 novembre 2019, C 402/18 e 26 settembre 2019 C 63/18. La pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori…… Di conseguenza la Corte ha considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo. Pertanto non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, c.18, della l.n. 55/2019, secondo cui: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal c. 5 del medesimo art. 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori”.

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