03/11/2020 – Partecipate, dal Consiglio di Stato via libera ai diritti di prelazione nello Statuto

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 6222/2020, ha chiarito la funzione delle clausole di prelazione che stabiliscono il diritto esercitabile dai soci pubblici e i criteri per la determinazione del prezzo delle azioni o delle quote (per questo definito come “improprie”), delineando il percorso per l’applicazione della facoltà data dal comma 2 dell’articolo 10 del Dlgs 175/2016. Questa disposizione, infatti, inserisce nel processo di alienazione delle partecipazioni la possibilità di garantire il diritto di prelazione dei soci, quando eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. Pertanto è un dato normativo di rango legislativo che stabilisce che anche in ipotesi di società a partecipazione pubblica, la libera circolazione delle partecipazioni può essere limitata dall’autonomia privata mediante clausole di prelazione

Negli statuti di società partecipate da amministrazioni pubbliche possono essere introdotte clausole di prelazione improprie, nelle quali la fissazione del prezzo avviene sulla base di criteri predeterminati. Nel caso di società a partecipazione pubblica, queste clausole evidenziano come l’interesse del socio alienante al maggior ricavo sia naturalmente recessivo rispetto a quello alla preservazione dell’equilibrio tra pubblico e privato nell’assetto societario: in quale è riflesso dell’articolazione di interessi pubblici rispetto alla prestazione del servizio a opera della società.

 ALLEGATO – Sentenza Consiglio di Stato

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