02/11/2020 – Revoca del dirigente, lo «scambio» di incarichi non equivale alla rotazione

La revoca anticipata dell’incarico dirigenziale deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni chiare e attinenti alla specifica area in cui è investito il manager in questione. Per tutto ciò, ha chiarito la Cassazione, la revoca di fatto di un incarico in precedenza attribuito con conseguente «passaggio» immotivato da questo incarico a un altro, e a ben vedere senza ragioni organizzative o valutazioni comparative, non può essere inquadrato nell’istituto della cosiddetta rotazione che per natura implica un riassetto organizzativo complessivo e non certo limitato ad alcuni soltanto dei settori dell’organigramma. In altre parole, il conferimento dell’incarico manageriale determina accanto al rapporto fondamentale a tempo indeterminato secondo il cosiddetto sistema binario, l’istaurazione di un contratto a tempo determinato il quale ai sensi della normativa di diritto comune è passibile di recesso prima della scadenza, solo in presenza di una giusta causa organizzativa o afferente a vicende «critiche» dell’incaricato.

Il manager rimosso va quindi riassegnato alle funzioni revocate sempreché nel fattempo, come nel caso trattato dalla Cassazione, nella sentenza 21482/2020, nelle more della giustizia il dirigente non sia ormai andato in pensione.

ALLEGATO – Ordinanza Cassazione 

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