02/11/2020 – Il Fondo crediti di dubbia esigibilità entrerà a pieno regime nel 2021

Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria, dal 2021 a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità sarà determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. 

A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Il responsabile finanziario dell’ente inoltre potrà scegliere, la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

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