26/03/2020 – Permessi 104: in marzo e aprile 12 giorni in più 

Permessi 104: in marzo e aprile 12 giorni in più 
Il Sole 24 Ore – 25 Marzo 2020
 
L’ articolo 24 del Dl cura Italia prevede l’ aumento dei tre giorni mensili previsti dalla legge 104/1992. Si tratta dei permessi riconosciuti ai lavoratori per assistere i figli con handicap grave, i parenti egli affini entro il terzo grado portatori di handicap grave. L’ ampliamento della tutela consiste nel concedere, nel bimestre marzo-aprile 2020, ulteriori 12 giorni che si sommano a quelli preesistenti. Ne deriva che, in tale periodo, i permessi salgono a 18 (tre più tre ordinari cui si sommano i nuovi 12 distribuibili nei due mesi). Per chi era già titolare di permessi ex lege 104 non è necessaria una nuova domanda. Con riferimento al personale sanitario attualmente impegnato nella cura e assistenza quotidiana dei pazienti affetti dal Covid-19, i permessi sono riconosciuti compatibilmente con le esigenze di servizio. È previsto inoltre un nuovo congedo cui potranno ricorrere i lavoratori dipendenti del settore privato genitori e affidatari per accudire i figli durante la chiusura delle scuole.
La sospensione indennizzata si può richiedere per i figli di età non superiore a 12 anni (il limite di età non vale per i ragazzi con disabilità grave accertata e certificata). La misura opera dal 5 marzo al 3 aprile, ha una durata non superiore a 15 giorni (continuativa o frazionata), prevede l’ erogazione di un’ indennità a carico dell’ Inps pari al 50% della retribuzione media giornaliera calcolata ai fini dell’ indennizzo dei congedi parentali (nel calcolo si escludono i ratei di mensilità aggiuntive). Possono beneficiarne, alternativamente, entrambi i genitori. È anche prevista la contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Se il lavoratore, durante il periodo di sospensione dell’ attività didattica ha chiesto o sta fruendo dei congedi parentali “standard” (articoli 32 e 33 del Dlgs 151/2001), questi ultimi si trasformano automaticamente nel nuovo congedo, con diritto all’ indennità del 50%, e – ai fini della durata – non si conteggiano a titolo di congedo parentale.
Non è possibile fruire del congedo se nel nucleo familiare l’ altro genitore beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’ attività lavorativa ovvero è disoccupato o non lavoratore. I genitori con figli dai 12 ai 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per i 15 giorni, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. Per loro opera, inoltre, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Possono usufruirne, con le stesse regole, anche gli iscritti alla gestione separata dell’ Inps, percependo un’ indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’ indennità di maternità.
Facilitazione estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’ Inps (per esempio, artigiani e commercianti). Per loro l’ indennità giornaliera è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. I genitori che intendono fruire del nuovo congedo Covid 19 e che hannoi requisiti per i congedi parentaliordinari possono già fare domanda al datore e all’ Inps utilizzando la procedura per il congedo parentale. Chi non si avvale del congedo, in alternativa può chiedere un bonus per l’ acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nello stesso periodo. Al bonus possono accedere anche i lavoratori autonomi non iscritti all’ Inps ma è previsto che le relative Casse previdenziali comunichino il numero dei beneficiari.
L’ erogazione del bonus è affidata all’ Inps che lo gestirà nel limite delle risorse assegnate (1.261,1 milioni di euro). Nel messaggio 1281/2020 l’ Inps ricorda che è possibile cumulare: nell’ arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 come estesi dal decreto cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile); nell’ arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave; il bonus per servizi di baby sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (estesi a 6 + 12 per marzo e aprile); il bonus per servizi di baby sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

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