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Il Comune non risponde dei danni da tracimazione delle fogne per pioggia eccezionale
di Michele Nico
Il Comune, quale proprietario della rete idrica, non risponde dei danni dovuti al fenomeno di tracimazione di liquami fognari frammisti ad acque meteoriche, in conseguenza di una precipitazione atmosferica di eccezionale intensità, statisticamente rilevabile una volta ogni 50 anni. Con l’ordinanza n. 4174/2020 la Corte di Cassazione civile, Sezione. III, esclude la responsabilità della Pa per i danni arrecati all’utenza dal malfunzionamento della rete fognaria, a fronte di eventi atmosferici eccezionali, comprovati dal competente ufficio della Regione, che sono da configurarsi quale causa di forza maggiore idonea a interrompere il nesso di causalità tra il danno occorso e la condotta dell’ente convenuto.

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha posto termine a un lungo contenzioso durato 20 anni, che ha preso le mosse dalla richiesta di condanna al risarcimento danni per un disservizio che, ad avviso dei ricorrenti, doveva imputarsi all’inadeguatezza, per sottodimensionamento, della rete di raccolta delle acque esistente all’epoca dei fatti.

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