26/03/2020 – Contenimento, chi sgarra paga 

Contenimento, chi sgarra paga 
di GIULIA MENTASTI E STEFANO LOCONTE
Italia Oggi – 25 Marzo 2020
 
Cittadini a rischio processo per reato di epidemia. Carcere fino 12 anni se diffondi il virus: violare le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-1 potrebbe trasformare il comune cittadino in un efferato criminale. Dal non rispetto degli obblighi di quarantena al rilascio di dichiarazioni mendaci, il rischio che scattino denunce e che ci si trovi nei prossimi mesi ad affrontare procedimenti penali non è remoto anche per chi non ha mai visto un’ aula di tribunale.
Certo, le misure adottate dai provvedimenti delle ultime settimane, già inasprite dai Dpcm dell’ 8 e 9 marzo ma ancor più dall’ ultimissimo del 22 marzo, hanno imposto un radicale cambiamento degli stili di vita: si è cominciato dall’ obbligo di evitare assembramenti e la frequenza di luoghi affollati, al perentorio monito di non uscire di casa. E se le reazioni di paura all’ inizio manifestate, quali gli assalti ai supermercati e ai treni, sono parsi comportamenti umanamente comprensibili, dinanzi ai dati che attestano una crescita esponenziale del contagio tale da imporre misure ancor più rigide va ricordato che tali condotte sono tuttavia giuridicamente sanzionabili, anche sul piano penale.
I reati in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm. Innanzitutto, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento ministeriale è assistito dalla sanzione prevista dall’ art. 650 c.p., che, sotto la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell’ Autorità», punisce con l’ arresto fino a tre mesi o con l’ ammenda fino a euro 206 chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’ autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ ordine pubblico o d’ igiene.
Ma questa meno grave pena vale solo «se il fatto non costituisce un più grave reato»: infatti, pur essendo autorizzati gli spostamenti «per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute» (mentre da ieri non è più consentito il rientro nel proprio comune di residenza o di domicilio), ci si è richiamati alla responsabilizzazione dei singoli cittadini, così che l’ onere di dimostrare la sussistenza delle predette circostanze incombe sull’ interessato, e può essere assolto producendo alle Forze dell’ Ordine un’ autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/ 2000.
Dunque, considerato che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post, attenzione a quello che si dice: chi dichiarerà il falso nell’ autocertificazione, risponderà del reato di cui all’ art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico», ovvero la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’ atto è destinato a provare la verità. Reato di epidemia? Ma non è tutto. A sottolinearlo è la direttiva ai prefetti per l’ attuazione dei controlli nelle «aree a contenimento rafforzato» adottata dal Ministro dell’ interno Lamorgese e che, al fine di fornire al pubblico un’ informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, ha sollecitato il personale operante «a rendere edotti gli interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del Dpcm, possono portare a configurare ipotesi di reato, quali quelle di cui all’ art. 452 c.p.».
Si tratta del reato che sotto la rubrica «Delitti colposi contro la salute pubblica», punisce «chiunque» commette, per colpa, per quanto qui rileva, il reato di cui all’ art. 438, c.p., ossia il reato di Epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. La pena, asprissima, la seguente: la reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di aver colposamente diffuso l’ epidemia; ma se dal fatto deriva la morte di più persone, il carcere sale da un minimo di tre fino a un massimo di dodici anni.

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