25/03/2020 – Solo l’incertezza normativa consente all’ente locale l’accordo transattivo sulla sanzione tributaria

Solo l’incertezza normativa consente all’ente locale l’accordo transattivo sulla sanzione tributaria
di Vincenzo Giannotti
Le obbligazioni tributarie sono stabilite per legge con impossibilità, da parte degli enti locali, di disciplinare con norma secondaria (regolamenti) condizioni diverse, a eccezione della sola libertà concessa in termini di aliquote da applicare tra un minimo e un massimo, all’interno dei limiti pur sempre stabiliti dalla norma primaria. Ciò vale anche per le sanzioni accessorie, collegate al tributo, quale espressione del potere punitivo dell’amministrazione. L’ente locale, pertanto, non potrà concludere alcun accordo transattivo con il destinatario della sanzione, ovvero disporre del credito originato dall’irrogazione della sanzione stessa. Solo qualora sussista una incertezza normativa oggettiva, da dimostrare in modo puntuale da parte del contribuente, il giudice adito, e non l’ente, potrà sollevare il contribuente dal pagamento della sanzione. Queste sono le indicazioni della Corte dei conti lucana con la deliberazione n. 4/2020.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto