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Coronavirus/4 – Fuori dal tetto del salario accessorio lo straordinario in emergenza della polizia locale
di Gianluca Bertagna
 
 
Le ore di straordinario della polizia locale prestate per contrastare la diffusione del Covid-19 non rientrano nel limite del trattamento accessorio stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. L’importante esclusione è contenuta nel decreto Cura Italia e va rapportata alle norme previste dai contratti nazionali in tema di fondo dello straordinario.

Come spesso accade, le buone finalità del legislatore e l’urgenza di perseguirle portano a trascurare il necessario approccio sistematico alle questioni. In questo specifico caso, infatti, se ben è chiaro che le ore della polizia locale non rientrano nel tetto dell’accessorio dell’anno 2016, manca, purtroppo, il collegamento con il contratto collettivo.

Il limite al trattamento accessorio

L’aspetto più semplice da gestire è l’esclusione dal limite dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che, come noto, prevede che il trattamento accessorio complessivo di ciascun anno non sia superiore al corrispondente importo dell’anno 2016. A questo vincolo sono soggette non solo le somme del cosiddetto fondo delle risorse decentrate, ma anche altre voci retributive, quali le somme destinate al salario accessorio dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario. Limpostazione, oltre che dalle sezioni regionali della Corte dei conti, è stata confermata anche dalla Ragioneria dello Stato in occasione del conto annuale dello scorso anno. Quindi, per quanto qui d’interesse, anche il fondo dello straordinario sta nel tetto dell’anno 2016 e la norma introdotta dal decreto Cura Italia serve proprio per non considerare le ore di straordinario della polizia locale tra quelle rilevanti per il rispetto del limite.

Le norme contrattuali

A questo punto, però, serve ritornare al contratto nazionale e nello specifico all’articolo 14 del contratto 1° aprile 1999 che tuttora contiene la disciplina del fondo dello straordinario. Nella norma è previsto che le risorse di quel fondo possono «essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali». La norma sembra adeguata a dare applicazione alla previsione del Cura Italia, anche se sarebbe stato meglio che il decreto contenesse un espresso richiamo anche all’articolo 14 sopra citato ovvero che chiarisse che le ore dello straordinario della polizia locale, prestate in relazione all’attuale emergenza sanitaria, non solo sono escluse dal tetto dell’anno 2016, ma possono, anche, essere portate a incremento del fondo dello straordinario. La ratio dell’intervento suggerisce, comunque, questo.

Il campo di applicazione della norma

Quanto all’ambito di applicazione, la norma è riferita al personale della polizia locale dei «comuni, delle province e città metropolitane». Ci si è dimenticati delle unioni di comuni, alle quali spesso sono assegnate queste funzioni. Sembra pacifico, atteso il chiaro senso del decreto, che essa si applichi anche a quegli enti, ai quali siano state trasferite le relative attività dai comuni. Le ore di straordinario, inoltre, devono essere impiegate per contrastare il contenimento del Covid-19 e quindi essere direttamente riconducibili a tali attività. Da ultimo: l’esclusione dal limite del trattamento accessorio, al momento, è valida fino al 3 aprile 2020.

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