tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Indennità degli amministratori locali lavoratori a tempo determinato
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
La Corte dei conti-Sardegna si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla corresponsione dell’indennità prevista per gli amministratori comunali, in relazione alla quale vengono in rilievo gli artt. 81 e 82D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), collocati nella Parte Prima, Titolo III, Capo IV («Status degli amministratori locali»); con la delibera n. 8 del 18 febbraio 2020, infatti, si esprime sulla misura dell’indennità di funzione da riconoscersi agli amministratori già lavoratori dipendenti, assunti a tempo determinato: questione sulla quale, peraltro, il giudice contabile ha avuto modo di esprimersi in più occasioni.
Il quesito proposto, in particolare, attiene alla misura dell’indennità (piena o dimezzata) da riconoscere all’amministratore già lavoratore a termine, trovandosi lo stesso oggettivamente impedito a svolgere l’incarico a tempo pieno o in forma esclusiva, atteso che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa.
Al riguardo, va premesso che il vigente ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) prevede: a) all’art. 81 D.Lgs. n. 267/2000 – “Aspettative”, che gli amministratori di enti locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato; b) il dimezzamento dell’indennità di funzione per gli amministratori-lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita; la ratio di tale disposizione (art. 82, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) è: 1) differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà (quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati); 2) consentire all’amministratore titolare di pubbliche funzioni che contemporaneamente presti servizio quale lavoratore dipendente, di esercitare liberamente la scelta tra il dedicarsi “a tempo pieno” all’espletamento del mandato amministrativo (chiedendo al datore di lavoro di essere collocato in aspettativa “non retribuita”) e il proseguire nella duplice attività, sopportando però, in tale ultima ipotesi, l’onere relativo alla riduzione alla metà dell’indennità di funzione connessa alla carica pubblica rivestita; in altri termini, il legislatore ha inteso indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento dell’attività lavorativa, così che il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.
Quindi, in buona sostanza: l’art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto il periodo di aspettativa concesso dalla legge, promuove e riconosce, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado d’indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
La predetta esigenza viene ad assumere minore pregnanza quando l’assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge: proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione.
Fatta eccezione per le specifiche ipotesi d’ineleggibilità (ad es., i dipendenti dell’ente locale per il rispettivo consiglio) previste nell’art. 60 TUEL, il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato; tale divieto, per la natura eccezionale della norma, non può estendersi oltre i casi in esso espressamente considerati.
In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi dell’art. 82, comma 1, TUEL, secondo l’interpellato giudice, non è consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato all’indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione che il trattamento stipendiale, aggiungendo che una diversa soluzione (corrispondere l’intera indennità a chi non svolga in forma piena/esclusiva l’incarico di amministratore pubblico), determinerebbe un’evidente distorsione logico-giuridica, comportando, inoltre, un’ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, ovvero un improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, concretizzerebbe un’ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale.
In altri termini, secondo il magistrato contabile, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta.
Considerando, infine, che l’amministratore/lavoratore a termine conserva il diritto a percepire sia il proprio intero trattamento stipendiale, sia l’indennità nella misura dimezzata, la Corte non individua alcuna compromissione del diritto al mantenimento.

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