26/05/220 – Ancora assenti le regole dell’adeguamento dei compensi per gli amministratori delle partecipate

Ancora assenti le regole dell’adeguamento dei compensi per gli amministratori delle partecipate
La Rivista del Sindaco  26/05/2020 
 
Il testo unico sulle società partecipate è entrato in vigore già da 4 anni, eppure ancora il decreto previsto dall’articolo 11, comma 6, Dlgs 175/2016 non è entrato in vigore. Con tale decreto sarebbero disciplinati i tetti ai compensi dei membri degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Per le more “restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n 95”, come viene previsto dal successivo comma 7, articolo 11. Una situazione portatrice di diversi dubbi interpretativi, passati e presenti.
In merito la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Liguria, ha emesso la delibera 29/2020, come ultimo di varie pronunce che ci sono state in materia. Stando a quanto dichiarato dal Collegio, il Tusp è già intervenuto sull’impianto, abrogando alcune delle disposizioni presenti nell’articolo 4, Dl 95/2012, eliminando anche il riferimento alla tipologia di società (a totale partecipazione pubblica o strumentale), e sottolineando che il limite della spesa storica del 2013 è operativo. La deduzione della Corte ligure riguarda (in caso di mora dell’adozione del decreto) l’applicabilità del regime transitorio, conforme alla legge per tutte le società a controllo pubblico, che non siano a totale partecipazione pubblica o strumentali.
L’importante novità rispetto al regime pre-vigente è che il limite non è più valido per le società a totale partecipazione pubblica che non siano a controllo pubblico, nonostante il Mef (irragionevolmente) non riconosca la distinzione, a partire dall’orientamento del 15 febbraio 2018, così come non lo fanno le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Inoltre, la delibera della Corte dei conti porta ad un interrogativo ancor più rilevante, poiché il collegio ha ricordato che una deroga al limite compensi è ammissibile “in caso di assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite”. Il punto di riferisce all’assenza di spesa per gli emolumenti dell’organo amministrativo compresa anche “la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche”. In teoria, quindi, se una società, magari considerando l’evoluzione e la complessità delle attività societarie rispetto al passato 2013, si ponga in maniera innovativa rispetto al sistema gestionale precedentemente scelto decidendo di munirsi di un amministratore delegato, questo non potrebbe essere retribuito per il suo impegno nella gestione societaria. Una conclusione che appare quindi irragionevole quanto illogica, e lo è ancora di più se si pensa che tale società potrebbe invece munirsi di un direttore generale, che otterrebbe un congruo compenso per la sua mansione, senza poter applicare un limite di spesa che non sia quello (generale) della riservatezza.
Al contrario di una società privata quella pubblica non pare avere quindi la possibilità di organizzarsi in maniera che ritiene più consona. Viene da chiedersi quale ragione porterebbe a giustificare tale compressione della libertà di scelta e d’azione per le società pubbliche, che in ogni caso sono sempre soggetto al regime civilistico delle società, come riportato nel testo unico, articolo 1. Senza contare che il ruolo di amministratore delegato è vincolato a maggiori responsabilità in confronto a quello di direttore generale, che rimane sempre soggetto all’organo amministrativo. Tali dubbi di certo sono sorti anche alla Corte dei conti, che quindi con la delibera 29/2020 ha affermato come “non può che stigmatizzare il lungo protrarsi del ritardo nell’adozione del decreto ministeriale che, ancorando la determinazione dei compensi all’effettiva complessità della gestione societaria, favorirebbe anche la selezione delle migliori professionalità, superando l’ormai anacronistico riferimento alla spesa storica del 2013”
 
Articolo di Gianluca Galli

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