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IMU – Tutte le agevolazioni concesse 
Italia Oggi Sette – 25 Maggio 2020
Pagina a cura DI SERGIO TROVATO
 
La normativa Imu prevede diverse tipologie di agevolazioni che comportano un pagamento ridotto o l’ esonero dal versamento dell’ imposta. Per esempio, per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Per i primi è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. I beneficiari possono fruirne purché sussistano le condizioni richieste dalla norma.
Nello specifico l’ articolo 1, comma 747, della legge di Bilancio 2020 (160/2019), dispone il comodante debba avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’ immobile concesso in comodato. Oltre all’ immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello).
Quest’ ultimo requisito è imposto anche per l’ unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ ultimo in presenza di figli minori. La riduzione del 50% della base imponibile si applica anche agli immobili di interesse storico e artistico, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, ma solo per il periodo dell’ anno durante il quale si trovano in questo stato. Hanno diritto a un trattamento agevolato anche gli immobili locati a canone concordato.
Il comma 760 della citata legge 160/2019 ha confermato lo sconto del 25%. L’ imposta, infatti, è ridotta al 75% del dovuto. Il beneficio fiscale spetta a prescindere dal fatto che i comuni abbiano previsto per questi fabbricati un’ aliquota agevolata. Lo sconto d’ imposta, dunque, è cumulabile con l’ aliquota ridotta. Con la nuova Imu trova conferma l’ esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Il comma 759 stabilisce che sono esenti dall’ imposta gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti che li destinino esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività sanitarie, ricettive, didattiche e via dicendo. Si applica, inoltre, l’ esenzione parziale qualora solo una parte dell’ immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali.

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