26/05/2020 – Il TAR decide: stop alla demolizione per abusi edilizi di lieve entità

Il TAR decide: stop alla demolizione per abusi edilizi di lieve entità
lentepubblica.it • 25 Maggio 2020
 
Ad esprimersi sull’argomento il Tar di Reggio Calabria, in una recente sentenza.

Il TAR ha infatti disposto lo stop alla demolizione per gli abusi edilizi di lieve entità, come riportato dalla sentenza n. 513 del TAR Calabria.
Nel caso specifico si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento relativamente all’ingiunzione impugnata
L’appello contro la Sentenza di Condanna evidenziava la contraddittorietà degli atti adottati dal Comune sulla scorta di una perizia giurata. Infatti dalla perizia emergerebbe che in data 01.8.91 erano state effettuate delle ristrutturazioni interne sull’unità immobiliare in questione di cui il Comune era stato portato a conoscenza.
Nell’occasione il Comune non aveva contestato alcunché rispetto al manufatto oggetto del contenzioso, ingenerando nel privato un legittimo affidamento sulla regolarità edilizia dell’opera.
TAR: stop alla demolizione per gli abusi edilizi di lieve entità
Secondo i giudici la piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e l’implicita attività di controllo dalla stessa effettuata in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto in questione ha creato l’incolpevole affidamento del privato.
Il TAR ha dunque disposto che l’Amministrazione deve rivalutare prima di riadottare una nuova ed eventuale misura demolitoria:
  • il tempo trascorso,
  • l’attività di controllo già implicitamente posta
  •  il diritto all’abitazione rispetto al ripristino dello stato dei luoghi.
Siamo di fronte, pertanto, a una sanatoria degli abusi edilizi più piccoli ma sempre subordinata all’ok del giudice.
Per cui la decisione della demolizione conseguente agli abusi edilizi non deve essere applicata in modo automatico. In conclusione sarà sempre il giudice a valutare caso per caso.

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