26/05/2020 – Doppio parametro sulla spesa per calcolare le nuove assunzioni 

Doppio parametro sulla spesa per calcolare le nuove assunzioni 
di Arturo Bianco
Il Sole 24 Ore – 25 Maggio 2020
 
I Comuni possono e devono dare rapidamente applicazione alle nuove regole per le assunzioni di personale per rimpiazzare gli esodi che continuano a essere molto numerosi. Tanto più che l’ attesa per l’ entrata in vigore del provvedimento attuativo dell’ articolo 33 del Dl 34/2019 si è prolungata oltre modo, che non tutti i dubbi sono stati risolti e che l’ emergenza da Covid-19 sta determinando ulteriori ritardi, in particolare per lo svolgimento dei concorsi. La norma era stata introdotta per ampliare in modo differenziato le capacità assunzionali. Nella sua attuazione concreta, però, tradisce la volontà legislativa. Ma vediamo i suggerimenti operativi. La prima operazione è individuare in quale fascia si deve collocare l’ ente nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Si deve ricordare che, per determinare la classe demografica, il numero degli abitanti va calcolato sulla base dei residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quindi nel 2020 si assume la cifra del 2018.
Con la bozza di circolare, che però non è stata ancora pubblicata ufficialmente, sono stati affrontati i dubbi sulle modalità di calcolo sia della spesa del personale sia delle entrate correnti. Si deve inoltre ricordare che la spesa del personale che risulta da questo conteggio è molto più elevata di quella che è stata calcolata finora per dimostrare il rispetto dei tetti di spesa riferito al 2011/2013. Occorre aggiungere che comunque occorre continuare a effettuare il vecchio calcolo, oltre al nuovo richiesto dal decreto, perché comunque i Comuni non possono superare il tetto, salvo quelli virtuosi che utilizzano la spesa del personale aggiuntiva loro concessa. Gli enti chiedono che cosa dovranno fare dopo la approvazione del conto consuntivo del 2019 se, come nella stragrande maggioranza, la programmazione del fabbisogno è già stata adottata e si sono presi a base di dati del rendiconto 2018, in quanto ultimo approvato.
Sicuramente non vanno rivisti i conti per la seconda volta nell’ anno, per cui il suggerimento è quello di assumere i dati dell’ ultimo rendiconto approvato alla data in cui la programmazione del fabbisogno viene adottata, applicando il principio del «tempus regit actum». Si tenga però presente che l’ applicazione di questo principio porta alla necessità di una revisione se la programmazione viene modificata dopo il consuntivo 2019. Va sottolineato che non vi è un vincolo a rivedere la programmazione del fabbisogno adottata prima del 20 aprile, data di entrata in vigore del decreto attuativo dell’ articolo 33 del Dl 34/2019 per i Comuni. Gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, come dice la circolare illustrativa nel testo conosciuto, non sono tenuti alla revisione di questo documento. Lo possono fare se vogliono ampliare le proprie capacità assunzionali utilizzando l’ aumento della spesa del personale che viene loro consentita.
Anche se la bozza di circolare non dice nulla al riguardo, i Comuni compresi nelle altre due fasce, quella intermedia e quella di chi è al di sopra del 4% nel rapporto previsto per gli enti virtuosi, non sono tenuti quanto meno formalmente a rideterminare la loro programmazione del fabbisogno. Queste amministrazioni conservano infatti le capacità assunzionali date dalla normativa previgente che non è stata abrogata. Per quelle comprese nella fascia intermedia è necessario dare dimostrazione con una specifica deliberazione che non peggiorano il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Quelle con il rapporto ancora più elevato devono dimostrare, sempre con una deliberazione, in quale modo rientreranno entro il 2025 nei valori della fascia intermedia. Ovviamente queste deliberazioni devono essere corredate dai pareri positivi del dirigente o del responsabile del servizio finanziario e dei revisori dei conti.

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