26/05/2020 – Contributi ANAC, DURC, sospensione dell’esecuzione contrattuale, anticipazioni del prezzo: tutte le novità del DL 34/20 in materia di affidamenti pubblici

Contributi ANAC, DURC, sospensione dell’esecuzione contrattuale, anticipazioni del prezzo: tutte le novità del DL 34/20 in materia di affidamenti pubblici
di Domenico Irollo – Commercialista/revisore contabile/pubblicista
 
Sospensione fino alla fine dell’anno del pagamento dei contributi ANAC dovuti da soggetti pubblici e privati per indire o partecipare a una gara d’appalto pubblico, elevazione, dal 20 al 30% del valore del contratto d’appalto, dell’importo massimo erogabile dalle S.A. alle ditte appaltatrici a titolo di anticipazione del prezzo, limitazione al 15 giugno prossimo della validità dei DURC già in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, eliminazione dell’obbligo per gli Enti Locali di remunerare comunque gli appaltatori dei servizi di trasporto scolastico, anche in caso di sospensione di detto servizio a seguito delle misure di contenimento del COVID 19: mentre si è ancora in attesa che di un decreto ad hoc che acceleri le procedure di appalto e l’apertura dei cantieri, sin qui più volte annunciato, sono queste in sintesi le novità in materia di contratti pubblici recate dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).
Nel dettaglio, per effetto dell’articolo:
– art. 65, viene recepita la proposta formulata dal ANAC, giusta delibera n. 289/2020 (su cui si rinvia al contributo dello scrivente: Commissione europea e ANAC in soccorso del sistema degli appalti pubblici). In quella sede, l’Anticorruzione, con l’obiettivo di concorrere alle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, aveva appunto suggerito che venisse disposto l’esonero temporaneo dagli obblighi contributivi ex art. 1, comma 65, L. n. 266/2005 (calibrati sull’importo posto a base di gara: cfr. da ultimo la delibera ANAC n. 1174/2018), gravanti sui soggetti pubblici e privati da essa vigilati. L’input è stato raccolto dal Governo che, al fine di sostenere la ripresa produttiva ed approfittando dell’avanzo di amministrazione maturato dall’Authority nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa (avanzo che difatti l’Autorità viene contestualmente autorizzata ad utilizzare per coprire le minori entrate conseguenti alla misura agevolativa in esame), limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del DL in rassegna (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre p.v., ha perciò disposto che tanto le Stazioni Appaltanti quanto gli operatori economici vengano sollevati dal dovere di versamento dell'”obolo”. Per le gare già avviate alla data del 18 maggio u.s. la contribuzione è comunque dovuta. Per “avvio” della procedura evidenziale si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio. Nell’ottica di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedura di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano per converso fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi contemplati sub art. 213D.Lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici – CCP (in termini, cfr. la relazione illustrativa del DL in esame ed il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020);
– art. 81, nel corpo dell’art. 103D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), recanti disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, viene inserito un inciso finale al secondo periodo del secondo comma, specificamente dedicato ai Documenti unici di regolarità contributiva (il cui possesso, com’è noto, rileva sia nelle procedure afferenti all’affidamento che in quelle relative all’esecuzione dei contratti pubblici), che di fatto ripristina, relativamente ai DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la portata dell’originaria previsione dilatoria della specie, stabilendo che essi conservano la loro validità soltanto sino al prossimo 15 giugno. Nella sua primigenia formulazione, l’evocato art. 103 del “Cura Italia”, al comma 2, sanciva difatti in via generale l'”ultrattività” sino al 15 giugno p.v. di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (ivi compresi appunto i DURC: sul punto si veda il seguente contributo dello scrivente, Sospensione termini e scadenze di procedimenti/atti amministrativi e nuove deroghe emergenziali al Codice: le ricadute sull’iter degli affidamenti pubblici), la cui validità sarebbe spirata nell’arco temporale compreso tra il 31/1 e il 15/4/2020. In sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, il dettato del citato art. 103 è stata tuttavia emendato, prevedendosi ora che tutti gli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio (anziché il 15 aprile) 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto. In conseguenza della integrazione apportata al testo normativo in questione dall’art. 81 in commento, dunque, da questo ulteriore allungamento dei tempi di “sopravvivenza” degli atti amministrativi vengono espressamente esclusi i DURC aventi scadenza dal 31/1 al 15/4/2020, per i quali la deadline resta delimitata al 15/6 di quest’anno.
Sempre con riferimento ai pagamenti delle S.A. pubbliche merita di essere segnalata pure la previsione dell’art. 153 del DL Rilancio: in sostanza, in virtù di tale ultima norma viene stabilito che le Amministrazioni committenti, dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (lasso temporale coincidente con il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione contemplato dall’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL “Cura Italia”, come da ultimo posticipato dall’art. 154 del DL Rilancio), sono temporaneamente esonerate dall’osservanza del disposto di cui all’art. 48-bisD.P.R. n. 602/1973, in base al quale prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, esse debbono verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (operazione che viene materialmente effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it). Si aggiunge inoltre che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, sono da considerarsi tamquam non esset e non producono effetti se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 in rassegna, l’agente della riscossione non ha ancora notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis dello stesso D.P.R. n. 602/1973;
– art. 109, lett. b), viene modificato l’art. 92, comma 4-bis, del DL “Cura Italia”, introdotto in sede di conversione in legge (su cui, per approfondimenti, si rinvia al seguente contributo dello scrivente: Nella legge di conversione del D.L. n. 18/2020 fioccano le deroghe emergenziali al Codice dei contratti pubblici). Con quest’ultima norma si prevedeva che non potessero essere applicate dai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di detti servizi a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Orbene, dall’alveo di tale disposizione vengono adesso espunti i servizi di trasporto scolastico, nei cui riguardi riprendono pertanto vigore le regole ordinarie dell’art. 107 CCP e dell’art. 23D.M. n. 49/2018 in materia di sospensione dell’esecuzione contrattuale. Al contrario, le imprese appaltatrici del servizio di trasporto pubblico locale e regionale potranno continuare a beneficiare dell’erogazione dei corrispettivi e dei contributi di servizio pattuiti, messi a rischio dalla sospensione (o cancellazione) dei servizi disposta in esito alle misure di contenimento del Coronavirus;
– art. 207, sempre nella prospettiva di dare impulso ad un settore, quello dei contratti pubblici, che rappresenta un volano per la nostra economia, si stabilisce che in relazione alle procedure ad evidenza pubblica i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data del 19 maggio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal CCP avviate a decorrere sempre dal 19/5 scorso e fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, stesso CCP, può essere incrementato dall’attuale 20% fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della S.A.. Sono fatte salve le modalità e le cautele previste dallo stesso comma 18, ed in particolare la previsione in forza della quale l’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Analogo beneficio, fino ad un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della S.A., vale anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. La determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla S.A. tenendo conto comunque delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore (in ordine all’inciso inserito nel testo dell’art. 35, comma 18, CCP con il DL “Cura Italia”, per effetto del quale è stato chiarito che dette anticipazioni sono consentite anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, stesso CCP, si veda il contributo dello scrivente: Emergenza COVID-19: anticipazioni pagamenti P.A. possibili anche in caso di consegne d’urgenza).
Rispetto alle bozze del DL Rilancio circolate in un primo momento, nella versione finita in Gazzetta Ufficiale non compare invece più la previsione che avrebbe consentito alle S.A. di emettere lo Stato di avanzamento lavori (SAL) anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto nonché di effettuare i relativi acconti, norma che avrebbe potuto rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità dovuta al fermo delle attività in ragione della situazione di emergenza sanitaria che investe il nostro Paese (in tal senso si veda anche l’Atto di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 5 del 29 aprile 2020, approvato da ANAC con delibera n. 385 in pari data).
D’altra parte, una siffatta statuizione avrebbe allineato il regime dei contratti pubblici a quello dei contratti tra privati, per i quali, in forza dell’art. 103, comma 2-ter, del DL “Cura Italia”, introdotto in sede di conversione, viene stabilito che per quelli in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2 (ossia novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza) e nel contempo viene altresì sancito che in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Invero, una mirata previsione in tal senso è contenuta nell’art. 232, comma 4, del DL Rilancio in esame, ove, al fine di semplificare le procedure di pagamento durante la fase emergenziale da Covid-19, i soli enti locali, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, vengono autorizzati per tutta la durata dell’emergenza a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

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