22/05/2020 – Per l’edilizia scolastica è possibile pagare i SAL in deroga alle previsioni di Contratto. Nota all’articolo 232 del “Decreto Rilancio”.

Per l’edilizia scolastica è possibile pagare i SAL in deroga alle previsioni di Contratto. Nota all’articolo 232 del “Decreto Rilancio”.
Scritto da Roberto Donati 21 Maggio 2020
 
Ci eravamo già soffermati poco tempo fa ( vedi questo articolo ) sulla possibilità del pagamento degli stati di avanzamento lavori anche per importi inferiori a quanto previsto dal contratto d’appalto, evidenziando gli elementi di legittimità a supporto delle stazioni appaltanti.
Che il quadro legislativo non aiutasse appariva comunque evidente.
La questione era stata affrontata in maniera ben più autorevole  da ANAC che, constatando come la normativa vigente non preveda alcun obbligo di emissione di SAL nel caso di sospensione del cantiere,  aveva suggerito a Governo e Parlamento con l’ Atto di Segnalazione n. 5 – 2020 di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Se non ho letto male ( ho fatto una prima lettura un pò frettolosa ) il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 ( cosiddetto “Decreto Rilancio”) accoglie solo in parte la sollecitazione di ANAC, limitando la deroga alla sola edilizia scolastica.
L’articolo 232 del Decreto Rilancio, infatti, al comma 4 recita :
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura  degli enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
Pertanto, per l’edilizia scolastica, soltanto gli enti locali ( non si capisce perché la norma non sia applicabile agli appalti sull’edilizia scolastica gestiti ad esempio dal Ministero della Pubblica Istruzione) sono esplicitamente autorizzati ( per legge) a pagare stati di avanzamento in deroga ai limiti fissati dal contratto.
Una deroga a termine, sino al 31 luglio 2020, in quanto a quella data dovrebbe ( speriamo di tutto cuore) concludersi lo stato di emergenza [1] da COVID 19.
Risulta di difficile comprensione la scelta del Governo che, in un momento in cui sarebbe necessario fornire liquidità alle imprese, si è limitato ad un parziale ( molto ) accoglimento della richiesta di ANAC, limitandolo alle sole opere di edilizia scolastica.
E’ infatti chiaro come una norma “chiarificatrice”, come richiesto da ANAC, avrebbe supportato in maniera inequivocabile le stazioni appaltanti ad operare secondo logiche di buon senso ed equità.
Invece, spiace dirlo, non si è fatta chiarezza.
E’ stato scelto profilo “minimale” che stride peraltro con norme in vigore per il settore privato, nel quale invece la possibilità di pagamento di SAL in deroga è esplicitamente ammessa.
L’articolo  103  del D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 prevede al comma 2 ter:
2-ter.  Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
Insomma, speriamo che nell’iter di conversione in legge si ponga rimedio a queste incongruenze. Speriamo.
[1] Articolo 14 comma 4. I termini di scadenza  degli  stati  di  emergenza,  diversi  da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio 2020 per il COVID-19, gia’ dichiarati ai sensi dell’articolo  24  del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo  n.  1  del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu’  prorogabili  ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.

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