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Legittima la cancellazione dei residui attivi con il riaccertamento straordinario
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini
 
É legittima la cancellazione dei residui disposta in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e non piuttosto in sede di rendiconto 2014. E ciò sul presupposto che ciascun cambiamento normativo che introduca modifiche sostanziali di prassi e abitudini amministrative non può che prevedere anche delle misure straordinarie dirette a garantire il pieno raggiungimento dell’obiettivo che il legislatore si è prefissato. Non può che riassumersi così il contenuto dell’innovativa sentenza della Corte dei conti in Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 4/2020 che, annullando la delibera della sezione regionale Abruzzo, ha scritto la parola fine su un generale orientamento interpretativo che aveva censurato le operazioni di cancellazioni dei residui attivi disposte alla data del 1° gennaio 2015, data di avvio dell’armonizzazione. I responsabili finanziari dei vari enti plaudono a questa decisione che mette al riparo le soluzioni già adottate in un contesto normativo pieno di dubbi e incertezze.

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