22/05/2020 – Assunzioni nei comuni: il sistema del turn over è morto e sepolto per tutti i comuni, non solo per quelli virtuosi

Assunzioni nei comuni: il sistema del turn over è morto e sepolto per tutti i comuni, non solo per quelli virtuosi
In un commento(1) alla circolare esplicativa del DM 17.3.2020, autorevole dottrina sostiene che per i comuni collocate nella seconda e terza fascia rimane valido il sistema del turn over”, sicchè “la mobilità dovrebbe, invece, continuare a seguire i meccanismi precedenti. Ancora una volta, quindi, è il caso di sottolineare che il Dm non rende le cose facili agli interpreti in quanto i comuni sono suddivisi in tre diverse casistiche di capacità assunzionale e quindi non è  mai possibile fare di tutta l’erba un fascio”.
Le conclusioni tratte dall’Autore non possono essere condivise. Il sistema del turn over, per gli enti locali, tutti gli enti locali, non esiste più.
Il nuovo sistema introdotto dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 è integralmente incompatibile con le previsioni dell’articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014, morto e sepolto.
Gli enti della seconda e terza fascia per assumere non hanno nessun vincolo connesso al turn over. Potranno fare solo le assunzioni possibili:
a) nel rispetto del tetto di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006, ancora vigente e inderogabile per gli enti non virtuosi;
b) nel rispetto dell’obbligo di non peggiorare (e nel caso degli enti della terza fascia, di migliorare) il rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate.
Anche gli enti non virtuosi, paradossalmente, potrebbero assumere perfino oltre il 100% del tur over, se una politica di riduzione di altre voci di spesa del personale diversa da quella delle assunzioni, combinata con l’incremento delle entrate e la diminuzione del peso del fondo crediti di dubbia esigibilità, lo permettesse.
Che, poi, questa possibilità sia solo astratta e difficile da concretizzare è vero. Ma, è altrettanto vero dimostrare l’inapplicabilità del sistema del turn over ragionando al contrario.
Tale sistema, come noto, consentiva di effettuare assunzioni entro il limite del costo delle cessazioni dell’anno precedente, cui aggiungere eventuali residui assunzionali del quinquenio ancora precedente.
Ora, un ente il cui valore soglia sia compreso tra la Tabella 1 e la Tabella 3 del DM 17 marzo 2020, ha l’obbligo di non modificare il proprio valore soglia rispetto a quello derivante dal rapporto spesa/entrate derivante dall’ultimo rendiconto approvato. Pertanto, laddove tale ente si riferisse ancora al sistema del turn over sintetizzato prima e desse corso ad assunzioni rispettose di tale sistema, ma che determinino un incremento della spesa tale da peggiorare il rapporto, tale ente violerebbe l’obbligo previsto dal DM di mantenere il valore soglia fisso.
Lo stesso varrebbe per un ente il cui valore soglia fosse superiore alle percentuali definite dalla Tabella 3: questo ente dovrebbe, anzi, agire per ridurre annualmente il rapporto spesa/entrate, sicchè sarebbe molto probabile che l’applicazione delle regole del turn over impedirebbero di ridurre il numeratore del rapporto, facendo mancare il rispetto dell’obbligo.
Questo dimostra che il sistema del turn over non può e non deve più funzionare. Esso poteva valere solo quando non si rapportava la spesa di personale alle entrate, ma semplicemente a tetti di spesa prefissati.
Il DM 17.3.2020 attua il principio secondo il quale, invece, le assunzioni sono possibili entro limiti di sostenibilità della spesa complessiva del personale rapportata alle entrate correnti. Dovendosi tenere conto di questo rapporto, le previsioni dell’articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014 saltano totalmente, per tutti gli enti, non solo quelli virtuosi.
Quindi, anche per gli enti della seconda o terza fascia la mobilità non è più neutrale. Non può esserlo, per una ragione semplicissima: una mobilità in uscita alleggerisce il peso della spesa di personale e quindi favorisce il miglioramento del rapporto rispetto alle entrate. Quindi, la neutralità è radicalmente da escludere.
 
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(1) G. Bertagna, “Assunzioni, cade il principio della neutralità della mobilità per i Comuni” ne Quotidiano Enti Locali del 21.5.2020

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