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Trasparenza e dati relativi a contributi e erogazioni liberali nell’emergenza Covid-19
Anna Barbato • 20 Maggio 2020
 
La trasparenza dei dati relativi ai contributi e alle erogazioni liberali nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

L’ambito degli obblighi di pubblicazione, previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere, in favore di persone fisiche e di enti pubblici e privati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti specificatamente individuati, costituisce uno degli aspetti di maggior rilievo nell’attuazione della trasparenza amministrativa.
In via principale, le disposizioni in materia sono specificatamente contenute agli art. 26 e 27 del citato decreto legislativo, secondo cui risulta obbligatoria, in primis, la pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri e delle modalità per la relativa concessione.
Trasparenza e dati relativi a contributi e erogazioni liberali nell’emergenza Covid-19
Tale pubblicazione risulta, tassativa soltanto se il vantaggio corrisposto in favore del singolo beneficiario è di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, appare necessaria non soltanto a fini di trasparenza, ma anche quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi.
Tale obbligo, altresì, costituisce uno di quegli adempimenti di trasparenza rispetto ai quali appare più evidente quell’esigenza di tutela della privacy e, dunque, di bilanciamento dell’interesse pubblico alla ostensione di dati personali da un lato, e dell’interesse del privato beneficiario alla tutela di tali dati personali dall’altro, soprattutto in considerazione della particolare natura rivestita dalla maggioranza di tali contributi, spesso idonei a desumere informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Ne deriva, pertanto, l’esigenza di non procedere alla pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari, ricorrendo a tecniche tali da garantirne l’anonimato o alla più semplice tecnica dell’oscuramento.
Seppure non ci sia stata un’espressa previsione normativa in merito, è da ritenersi che nella pubblicazione dei contributi ai sensi dei citati artt. 26 e 27 rientrino anche i contributi erogati nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, purché anche questi di importo superiore al limite minimo di mille euro per singolo beneficiario.
Contributi
In materia di contributi si ricordano, poi, le più recenti prescrizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124  (“Legge annuale per la concorrenza e il mercato”) e, in particolare, degli articoli da 125 a 129, che avevano introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, nuovi obblighi di pubblicazione anche per i soggetti (associazioni e fondazioni, Onlus, imprese, Enti del Terzo Settore) destinatari di contributi pubblici, nonché di qualsiasi forma di aiuto in denaro o in natura, purché non aventi carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio, da parte di Pubbliche Amministrazioni o di altri soggetti indicati all’art. 2 del d.lgs. n. 33/2013.
Anche in tal caso è stato previsto un ammontare minimo dell’aiuto, stavolta fissato in 10.000 euro, mentre il rispetto dell’obbligo è garantito attraverso la pubblicazione, sulle pagine del sito web del beneficiario oppure, in mancanza, su altra pagina web collegata (anche su una pagina Facebook) di un rendiconto che deve riportare i seguenti dati:
  • denominazione e codice fiscale del ricevente,
  • denominazione del soggetto erogante,
  • importo erogato (secondo il criterio di cassa),
  • data di incasso e causale.
Si evidenzia che, per le imprese, l’assolvimento dell’obbligo avviene mediante l’inserimento dei dati all’interno della nota integrativa al proprio bilancio.
Per quanto concerne la tempistica di attuazione, l’obbligo va assolto entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento ai contributi ricevuti nell’anno precedente secondo il criterio di cassa. Il controllo sulla corretta pubblicazione spetta al soggetto erogante o all’Amministrazione incaricata della tenuta dei registri contabili, e la mancata pubblicazione comporta l’applicazione di una sanzione corrispondente all’1% della somma erogata, oltre alla pubblicazione della stessa.
Laddove, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell’Ente erogante, il soggetto beneficiario non provveda al pagamento della sanzione nonché alla pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del contributo o aiuto ricevuto in favore dell’Amministrazione erogante.
Erogazioni liberali
Un cenno, infine, alla trasparenza relativa alle erogazioni a sostegno del contrasto dell’emergenza, rispetto alla quale l’art. 99 del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, ha previsto al comma 5 un obbligo per le Amministrazioni beneficiarie di tenere una rendicontazione separata per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio Tesoriere, da gestire con totale tracciabilità, e di provvedere, al termine dello stato di emergenza nazionale, alla pubblicazione sul proprio sito web onde assicurare la trasparenza delle fonti e degli impieghi delle suddette liberalità.
Tale prescrizione, peraltro, è stata richiamata anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del 9 aprile scorso, riportante alcune indicazioni in merito alle misure di trasparenza nella fase dell’emergenza epidemiologica.

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