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Società partecipate – divieto di soccorso finanziario
La Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Lombardia, ai sensi dell’art. 243-quater TUEL ha accertato la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal comune di San Giuliano Milanese con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 24.01.2017, come rimodulato con successiva deliberazione di Consiglio n. 32 del 26.06.2019, e il conseguimento dei programmati obiettivi di riequilibrio. Il collegio, nel valutare l’effettivo conseguimento di uno stabile riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell’ente, ha richiamato l’attenzione dell’ente sull’importanza del fondo contenzioso, evidenziando che la mappatura effettuata dal comune, con l’ausilio dei suoi legali, del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con “particolare attenzione”, risultando “essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 14/2017/INPR).Il collegio ha, inoltre, disposto la trasmissione della deliberazione alla Procura contabile in relazione all’erogazione di una somma in favore di una partecipata in liquidazione alla luce del disposto dell’art. 6, co. 19, del D.L. n. 78/2020, convertito dalla L. n. 122/2010 (successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, co. 5, del d. lgs. n. 175/2016), che sancisce il generale divieto di soccorso finanziario e individua gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore della partecipata in difficoltà.
 
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Lombardia/70/2020/PRSP
 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
 
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Riolo Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott. Giampiero Gallo Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario (relatore)
dott. Ottavio Caleo Referendario
 
nella Camera di consiglio da remoto del 14 maggio 2020 (ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19) ha assunto la seguente
 
DELIBERAZIONE
Sulla relazione finale sulla completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario del comune di San Giuliano Milanese e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti ex art. 243 quater co. 6 D.lgs. 267/2000
 
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento n. 14 del 2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO l’art. 243-bis del TUEL, “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO, in particolare, l’art. 243-quater del TUEL, “Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”;
VISTE le linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR e n. 5/2018/INPR;
VISTE le delibere del Consiglio comunale del Comune di San Giuliano Milanese n. 45 del 27 ottobre 2016 e n. 3 del 24 gennaio 2017, con cui l’ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ha approvato il piano di riequilibrio della durata di sette anni ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, del 26 settembre 2017, numero di protocollo 35708, con cui ha chiesto elementi istruttori sul Piano di riequilibrio approvato dal Comune;
VISTA la risposta istruttoria del Comune di San Giuliano Milanese, del 25 ottobre 2017, protocollo numero 40090 e 40093, con cui l’Ente ha fornito elementi integrativi e chiarificatori in merito alle tematiche segnalate dal Ministero;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19 febbraio 2018 di aggiornamento formale del Piano, a seguito dell’interlocuzione istruttoria intercorsa con la competente Commissione del Ministero dell’Interno;
VISTA la relazione sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, datata 20 marzo 2018, inviata alla Sezione, tramite posta elettronica certificata, in data 3 aprile 2018, protocollata il 4 aprile 2018 con il numero 2943;
VISTE le deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 160/2018/PRSP e n. 226/2018/PRSP, con le quali è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale proposto dal Comune di San Giuliano Milanese;
VISTA la deliberazione della scrivente Sezione regionale di controllo n. 88/2019/PRSP, di accertamento del conseguimento, nel primo e secondo semestre 2018, degli obiettivi programmati nel piano di riequilibrio finanziario deliberato dal Comune;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/06/2019 avente ad oggetto “Rimodulazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale” e la relazione semestrale dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi nel I semestre 2019;
VISTA la deliberazione della scrivente Sezione regionale di controllo n. 421/2019, con la quale è stato accertato il rispetto degli obiettivi intermedi con riferimento al primo semestre 2019 ed è stata approvata la rimodulazione della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con nuova scadenza al 31 dicembre 2019;
RITENUTA la legittimità delle Adunanze da remoto – ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19 – trattandosi di attività di monitoraggio periodico dell’andamento del piano di riequilibrio finanziario per la quale il contraddittorio con l’ente si è già instaurato in via cartolare.
VISTE le “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di Controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020” emanate dal Presidente della Corte dei conti con DECP n. 139 del 3/4/2020;
UDITO nella camera di consiglio del 14 maggio 2020 il relatore, Referendario dott.ssa Alessandra Cucuzza;
 
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
 
1. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la competenza delle Sezioni regionali di controllo.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 2012, al fine di prevenire il dissesto negli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale.
Pertanto, le situazioni di difficoltà gestionale dell’ente locale, in un’ottica di progressiva gravità, possono trovare rimedio in una pluralità di strumenti finalizzati a realizzare il risanamento finanziario.
Il riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare, disciplinato dagli articoli 243 bis, ter e quater del TUEL, presuppone una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, ma consente agli organi ordinari dell’ente di gestire il risanamento, assumendo le iniziative necessarie senza ricorrere ad un organo esterno e straordinario come avviene, invece, nel dissesto.
A garanzia dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di risanamento, il giudizio finale sull’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio, nonché la vigilanza periodica sull’esecuzione dello stesso sono affidati alla Corte dei conti, giudice terzo ed indipendente, garante degli equilibri di bilancio e della tenuta dei conti pubblici.
Pertanto, ai sensi dell’art. 243 quater del TUEL, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette alla sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. Inoltre, nel caso in cui, in fase di monitoraggio sull’attuazione del piano, dovesse emergere un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, l’ente locale ha la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche mediante riduzione della durata dello stesso. La proposta di rimodulazione, munita del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti affinché la stessa si pronunci sulla proposta di rimodulazione deliberata dall’ente.
Infine, la Corte dei conti è chiamata a pronunciarsi sull’esito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, dunque, sulla completa attuazione del percorso di risanamento programmato. Infatti, ai sensi dell’art.243-quater, co. 6, d. lgs. 267/2000, “l’Organo di revisione (…) trasmette al Ministero dell’Interno ed alla Sezione regionale della Corte dei conti entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunto”.
Il successivo comma 7 della citata disposizione – al fine di garantire l’effettività del risanamento – prevede che “il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”.
 
2. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Giuliano Milanese.
I fattori di squilibrio alla base del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, da parte del Comune di San Giuliano Milanese sono esplicitati nella delibera di consiglio n. 45 del 27 ottobre 2016, con cui è stato formalizzato l’avvio della procedura.
Con la successiva delibera di consiglio n. 3 del 24 gennaio 2017, il comune ha approvato il piano di riequilibrio, contenente le misure correttive da adottare per il ripristino degli equilibri finanziari.
Con tale deliberazione il consiglio comunale ha ripreso, accertandoli definitivamente, i fattori e le cause dello squilibrio finanziario del comune, in parte riconducibili all’emersione di una serie di debiti fuori bilancio ed in parte alla situazione della società in house Genia spa in fallimento, alla quale il comune, nel corso degli anni, aveva conferito diversi immobili comunali.
La massa passiva da finanziare è stata determinata, complessivamente, nella somma di euro 7.188.082,35, di cui euro 2.138.082,35 relativi a debiti fuori bilancio ed euro 5.050.000,00 di spesa programmata per l’operazione straordinaria di concordato fallimentare Genia spa, che, secondo la prospettazione del comune, consentirebbe a quest’ultimo di riacquistare la proprietà degli immobili comunali a suo tempo conferiti alla società.
Quanto alle misure di risanamento, il comune ha escluso il ricorso al fondo di rotazione e ha individuato, quali azioni in grado di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario nell’esercizio 2023 (7 anni):
– la riduzione della spesa corrente (con esclusione di quella di personale, che risulta già estremamente ridotta e non appare ulteriormente comprimibile);
– riduzione dei costi di gestione delle società partecipate ed, in particolare, riperimetrazione dei servizi affidati ad ASF (azienda speciale servizi farmaceutici), con conseguente riduzione delle spese di gestione per almeno 100.000 euro e sospensione del pagamento per un triennio della quota associativa AFOL Sud Milano (pari a euro 38.500,00 annui);
– misure di contrasto all’evasione tributaria ed incremento delle entrate correnti;
– l’aumento delle entrate attraverso una migliore valorizzazione del patrimonio (il comune prevede la dismissione di immobili e terreni per un importo complessivo stimato di euro 1.746.240,00).
A tale situazione si aggiungeva la necessità di ripianare un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, derivante sostanzialmente dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, pari complessivamente a euro 7.498.629,00 da ripianare in trenta anni con quote annuali di euro 249.954,32 (come da delibera del consiglio comunale n. 23 del 9 luglio 2015).
A seguito dell’interlocuzione istruttoria intercorsa con la competente commissione del Ministero dell’Interno, il comune, con la successiva deliberazione di consiglio n. 23 del 19 febbraio 2018, ha formalmente aggiornato il piano di riequilibrio in precedenza approvato, esponendo una massa passiva complessiva di euro 8.116.565,54, di cui euro 2.116.565,54 per debiti fuori bilancio ed euro 6.000.000,00 di spesa prevista per la proposta di concordato.
La Corte dei Conti, con deliberazione n. 226/2018, a seguito di ulteriore istruttoria, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di San Giuliano Milanese.
 
3. L’andamento del monitoraggio semestrale e la rimodulazione del piano di riequilibrio.
Con la delibera n. 88/2019/PRSP, la scrivente Sezione ha provveduto ad esaminare la prima relazione semestrale, accertando il rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano di riequilibrio finanziario del Comune di San Giuliano Milanese nell’esercizio 2018.
Con la successiva delibera n. 421/2019/PRSP, ha accertato il rispetto degli obiettivi intermedi sulla base della relazione semestrale relativa al primo semestre 2019 e ha approvato la rimodulazione, adottata dal Consiglio comunale di San Giuliano Milanese con la deliberazione n. 32 del 26 giugno 2019, che ha previsto la riduzione della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ha individuato la nuova scadenza al 31 dicembre 2019.
Con la rimodulazione del piano, il comune ha previsto il completo ripiano della massa passiva secondo il seguente schema (pag. 108 piano rimodulato Prot. 16004 del 16 luglio 2019):
Fonte: San Giuliano Milanese – rimodulazione piano di riequilibrio – prot. Cdc 16004/2019
 
Nel piano rimodulato, il comune intende realizzare la copertura della massa passiva mediante entrate correnti, utilizzazione del fondo pluriennale vincolato e applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato, come illustrato dalla seguente tabella (pag. 109 piano rimodulato):
Fonte: San Giuliano Milanese – rimodulazione piano di riequilibrio – prot. Cdc 16004/2019
 
Come riferito dal comune in sede di rimodulazione del piano (pag. 110), l’incremento delle entrate correnti viene perseguito mediante “il ricorso alla concessione per il recupero dell’evasione tributaria, come risulta dall’aggiudicazione della procedura negoziata, approvata con determinazione dirigenziale n. 269 del 28/04/2017. Si specifica che il recupero dell’evasione riguarda i tributi: IMU – imposta municipale unica, TASI – tassa per i servizi indivisibili, ICP – imposta comunale sulla pubblicità e TARI – tariffa per igiene urbana”.
L’avanzo non vincolato derivante dall’approvazione del rendiconto 2018 e applicato all’esercizio 2019 al fine del ripiano della massa passiva ammonta a euro 1.508.928,55 e risulta contenuto nell’avanzo disponibile realizzato nell’esercizio 2018 per l’importo complessivo di euro 2.283.086,68.
Infine, il fondo pluriennale vincolato per l’importo di euro 4.450.000,00 “si è generato con la reiscrizione nell’esercizio 2019 degli impegni registrati sul bilancio 2016, 2017 e 2018 relativi alla prima, seconda e terza rata del concordato fallimentare di Genia spa e coincidenti con le scadenze previste dalla proposta depositata presso il Tribunale di Lodi”. Tuttavia, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato fallimentare, per la quale il comune aveva stanziato risorse per 6 milioni di euro, il comune ha emendato la propria delibera di rimodulazione, sostanzialmente espungendo la somma di euro 6.000.000,00 dalla massa passiva da finanziare e deliberando di accantonare le somme già disponibili nel risultato di amministrazione in vista dell’assunzione di nuove iniziative sul punto. La massa passiva da ripianare si riduce, per effetto di tale decisione, ai soli debiti fuori bilancio.
 
4. La relazione dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del secondo semestre 2019.
Con nota pervenuta in data 24 gennaio 2020 (prot. 3460/2020), l’organo di revisione ha inviato a questa Sezione di controllo la relazione nella quale ha riferito in merito al raggiungimento degli obiettivi per il periodo luglio/dicembre 2019.
Con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio, ha evidenziato che:
· nel 2017 è stata pagata la somma di euro 591.949,64 a fronte di un importo programmato nel piano di euro 603.422,79, riferendo tuttavia che non risultano ulteriori pendenze, in quanto sono emersi conguagli positivi che hanno consentito al comune di saldare integralmente i debiti previsti;
· nel 2018 è stata pagata la somma di euro 252.107,14 esattamente corrispondente all’importo programmato nel piano;
· nel 2019 e nei primi mesi del 2020 è stata pagata la somma di euro 1.261.035,71 esattamente corrispondente all’importo residuo dei debiti.
Conseguentemente l’organo di revisione attesa che “è già stato effettuato il pagamento a saldo di tutti i debiti fuori bilancio indicati nel piano di riequilibrio”.
Quanto alla proposta di concordato fallimentare avanzata dall’ente ed alla destinazione delle somme a tal fine stanziate, l’organo di revisione ha riferito che il Tribunale di Lodi, con provvedimento notificato in data 25 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile la proposta avanzata dal comune, pertanto quest’ultimo, in attesa di assumere ulteriori decisioni in merito, ha deciso di accantonare le somme, che aveva già stanziato a tal fine, nel risultato di amministrazione con la costituzione di un apposito fondo vincolato.
Nella propria relazione l’organo di revisione ha, inoltre, riferito in merito alle altre iniziative intraprese per il recupero del patrimonio immobiliare ricompreso nel fallimento Genia s.p.a. ed alle passività potenziali, nonchè, più in generale, sullo stato del comune in merito ai tempi di pagamento, ai debiti di finanziamento, alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, alle misure attuate per la revisione della spesa, allo stato delle procedure di dismissione degli immobili, alla situazione di cassa e all’andamento delle riscossioni.
 
5. Gli approfondimenti istruttori della Sezione regionale di controllo.
La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine agli esiti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale come adottato – e successivamente rimodulato – dal Comune di San Giuliano Milanese e, dunque, sulla completa attuazione del percorso di risanamento programmato a chiusura dell’esercizio 2019.
Per tale ragione, in sede istruttoria, con nota prot. n. 3788 del 20.02.2020, sono stati chiesti una serie di chiarimenti relativi sia all’esercizio 2018 che a quello 2019 e, successivamente, in vista dell’approvazione di quest’ultimo rendiconto, intervenuta con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del giorno 1 aprile 2020, è stata richiesta all’ente, con successiva nota prot. n. 6568 del 03.04.2020, la conferma di alcuni dei dati esposti in base al preconsuntivo.
In accordo con la prevalente giurisprudenza, infatti, “avuto riguardo alla definitività delle valutazioni oltre che alle significative conseguenze che l’art. 243-quater, comma 6, TUEL riconnette al mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano” (Corte dei conti, sez. reg. contr. Marche n. 34/2018/PRSP), ritiene la Sezione che la decisione in ordine alla compiuta attuazione del percorso di risanamento possa avvenire solo all’esito dell’analisi del rendiconto relativo all’esercizio 2019 definitivamente approvato dall’ente.
 
5.1. Equilibri rendiconto 2019.
Con la prima richiesta istruttoria, è stato chiesto all’ente di illustrare l’andamento degli accertamenti e degli impegni nel corso dell’esercizio 2019 al fine di verificare il raggiungimento degli equilibri, sia di parte corrente che di parte capitale.
L’ente, con la risposta istruttoria del 6 marzo 2020, ha trasmesso la seguente tabella:
Fonte: San Giuliano Milanese – risposta istruttoria prot. Cdc 4655/2020
 
L’esame della tabella, in relazione ai titoli I e III, evidenzia il conseguimento di accertamenti superiori agli stanziamenti ed una buona capacità di riscossione in conto competenza, che, rispetto ai dati del biennio precedente, si presenta, per il titolo I, in miglioramento e, per il titolo III, sostanzialmente stabile.
In relazione al titolo II, il comune evidenzia uno scostamento degli accertamenti rispetto al preventivato di poco meno di 480.000 euro, specificando che, a fronte dell’erogazione di fondi regionali in misura inferiore alle attese, non sono state attivate le relative spese.
Quanto alle entrate in conto capitale al titolo IV, il comune riferisce che le minori entrate risultanti rispetto alle previsioni sono in realtà rinviate, per esigibilità, agli esercizi successivi e che, in ogni caso, “al minore accertamento in conto capitale corrisponde una minore spesa in conto capitale in eguale misura”.
Il comune ha, infine, riferito di non avere acceso alcun prestito e di non avere fatto ricorso all’anticipazione di cassa.
Quanto all’andamento della spesa corrente, il comune si limita a riferire di avere conseguito “economie che confluiscono in avanzo di amministrazione per euro 8.894.920,64”. Tali economie consentono di effettuare un accantonamento per fondo spese future (per il recupero degli immobili compresi nel fallimento Genia s.p.a.) di euro 6 milioni e per fondo contenzioso di ulteriori euro 180.000,00, confluiti nell’importo già accantonato negli esercizi precedenti.
Il comune riferisce, pertanto, di avere conseguito l’equilibrio di parte capitale (con saldo positivo di euro 104.118,14).
A seguito della successiva richiesta istruttoria, il comune, con nota del 20 aprile 2020, ha confermato, all’esito dell’approvazione del rendiconto 2019, la correttezza dei dati di preconsuntivo già forniti in sede di risposta istruttoria del 6 marzo 2020 e ha riferito di avere conseguito un saldo di parte corrente positivo pari a Euro 9.063.818,86 ed un equilibrio di competenza pari a euro 9.167.937,00, con applicazione di avanzo in parte corrente per euro 1.510.000,00 ed in parte capitale per euro 1.088.000,00.
 
5.2. I rapporti con il fallimento della partecipata Genia s.p.a. e le possibili conseguenze sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.
In relazione al fallimento della partecipata Genia s.p.a., il comune aveva deliberato di formulare una proposta di concordato fallimentare finalizzata a consentire all’ente di rientrare in possesso del patrimonio immobiliare in passato conferito alla società e, al contempo, di ottenere la rinuncia, da parte di tutti i creditori coinvolti nel concordato, ad ogni azione nei confronti del comune, comprese eventuali azioni di responsabilità.
Con la formulazione di tale proposta, il comune ha ritenuto di dovere registrare in bilancio impegni per un importo complessivo pari all’ammontare della proposta stessa, in considerazione degli obblighi gravanti sul proponente in caso di accoglimento della proposta di concordato formulata.
A seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta, l’ente ha, pertanto, provveduto a stralciare i relativi impegni ed a far confluire il relativo importo, pari a 6 milioni di euro, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, provvedendo poi ad accantonare un fondo di pari importo finalizzato a sostenere future spese per l’eventuale recupero degli immobili di interesse comunale di proprietà della Genia s.p.a. in fallimento.
Il risultato di amministrazione 2019 risulta, pertanto, illustrato dalla seguente tabella, i cui dati, comunicati prima dell’approvazione del consuntivo, sono stati successivamente confermati dal comune a seguito della definitiva approvazione del rendiconto:
 
Fonte: San Giuliano Milanese – risposta istruttoria prot. Cdc 4655/2020
 
All’esito dell’approvazione del rendiconto 2019, pertanto, il comune ha accantonato euro 3.970.000 per FCDE, euro 1.155.000 per fondo contenzioso ed euro 6.000.000 per fondo spese future inerenti l’eventuale recupero della proprietà degli immobili del fallimento Genia s.p.a..
Ai fini della valutazione dell’effettivo conseguimento di uno stabile riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell’ente, è, pertanto, necessario valutare, seppure in via prognostica, il rischio derivante dalla possibile emersione di nuove passività potenziali anche connesse al fallimento della società e delle sue controllate.
Quanto alla composizione del fondo contenzioso, l’ente ha riferito di avere accantonato nel risultato di amministrazione 2019 l’importo complessivo di euro 1.155.000,00 a fronte di passività potenziali per euro 789.000,00, riconducibili a tre contenziosi differenti riferibili, rispettivamente, a Alfa Auto Carrozzeria, Comune di San Donato Milanese/Associazione Fraternità Ente morale Onlus e Milpar (meglio illustrati dall’organo di revisione a pag. 9 della propria relazione semestrale del 24 gennaio 2020).
Rimangono, tuttavia, estranei a tale quantificazione e non sono, pertanto, oggetto di alcun accantonamento prudenziale, altri due contenziosi, entrambi scaturiti dalla dichiarazione di fallimento della società Genia s.p.a..
Il primo, con valore della lite dichiarato di oltre 16 milioni di euro, è stato introdotto da Eni spa, che “ha chiesto all’Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese di essere soddisfatta in via residuale per i crediti insinuati nel fallimento di Genia Energia s.r.l., che era interamente controllata da Genia s.p.a. che rimarranno insoluti dopo il riparto dell’attivo fallimentare. Più precisamente la pretesa risarcitoria si rivolge a Genia s.p.a. e in seconda battuta, visto che anche Genia spa è fallita, al Comune di San Giuliano Milanese” (cfr. pag. 5 risposta istruttoria del 6 marzo 2020).
Il secondo contenzioso, come si legge nella medesima risposta istruttoria, “riguarda un’azione di responsabilità intentata dalla curatela fallimentare di Genia Energia s.r.l. nei confronti del management che ha amministrato la società negli ultimi tre anni prima della dichiarazione di fallimento. Gli ex amministratori e i sindaci avrebbero cagionato un depauperamento delle risorse finanziarie della società, in danno dei creditori sociali di Genia Energia s.r.l., soprattutto attraverso la pratica del cash pooling, riguardante l’accentramento della liquidità nelle casse della capogruppo”. Il comune è stato chiamato in causa da uno degli ex amministratori della società.
Il rischio di soccombenza connesso a tali contenziosi è stato qualificato dal comune, sulla base delle valutazioni dello studio legale che lo assiste, “remoto” (cfr. risposta istruttoria 6.3.2020 pag. 6) e, pertanto, il comune non ha effettuato alcun accantonamento, ritenendo adeguato il fondo rischi accantonato nel risultato di amministrazione 2019.
Tale valutazione risulta condivisa dall’organo di revisione che, con parere n. 6 del 16 aprile 2020 (allegato alla nota di risposta del 20 aprile 2020), ha ritenuto congruo il fondo contenzioso accantonato dal comune nel risultato di amministrazione 2019.
Risultano, inoltre, pendenti altri due contenziosi, promossi dalla curatela fallimentare in conseguenza del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, adottato con determinazione n. 901 del 19.12.2019, di un immobile (terreno e fabbricato, ex caserma dei Carabinieri di Via Trieste) di proprietà della società Genia s.p.a. in fallimento. In relazione al rischio derivante da tali ulteriori contenziosi, non si rinviene al momento una compiuta valutazione da parte dell’amministrazione, la quale, nella propria risposta del 6 marzo 2020, si è limitata a riferire di ritenersi “fiduciosa nel buon esito delle controversie”. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso promosso innanzi alla Corte d’Appello di Milano per opposizione alla stima dell’indennità ex art. 42 bis DPR 327/2001, con cui viene richiesto al comune il pagamento della somma di euro 3.887.145,05, nella documentazione prodotta dal comune viene evidenziato che “l’Amministrazione dispone di un accantonamento, previsto per finanziare il concordato, per far fronte ad un’ipotesi virtuale di soccombenza” (cfr. l’elenco analitico dei contenziosi in essere allegato, prot. 4656 del 2020, alla risposta istruttoria del 6 marzo 2020). Con tale notazione, pertanto, sembrerebbe profilarsi la possibilità di un utilizzo parziale, con finalità di copertura di un’eventuale soccombenza, del fondo di 6 milioni accantonato nel risultato di amministrazione 2019.
La Sezione, in proposito, evidenzia che, anche con riferimento a tale contenzioso, la cui domanda giudiziale introduttiva è stata notifica in data 6 febbraio 2020, è necessario che il comune proceda, analogamente a quanto fatto con i contenziosi precedenti, alla compiuta valutazione del rischio di soccombenza ed al conseguente accantonamento nel fondo contenzioso a tal fine costituito.
Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, infatti, anche se l’obbligazione derivante dalla soccombenza in giudizio è “dal punto di vista della contabilità finanziaria […] una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa; cionondimeno i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, che si proceda ad accantonamento a fondo rischi” (in tal senso Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 240/2017/PRSP). Né la presenza di un accantonamento per il recupero degli immobili dal fallimento Genia s.p.a., può sostituirsi alla costituzione di un adeguato accantonamento a fondo rischi, posto che ogni accantonamento deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato previsto.
La Sezione, conclusivamente, prende atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione sulla congruità del fondo contenzioso, evidenziando che la mappatura effettuata dal comune, con l’ausilio dei suoi legali, del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con “particolare attenzione”, risultando “essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 14/2017/INPR).
Si rimarca, infatti, la funzione prudenziale del fondo rischi contenzioso, il cui obiettivo è quello di “prevenire il rischio della manifestazione di debiti fuori bilancio, con una particolare attenzione alla fenomenologia debitoria afferente il contenzioso” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 240/2017/PRSP) e la necessità che, in assenza di una definizione specifica del concetto di passività potenziale, siano rigorosamente rispettati, per la sua ponderazione, gli “standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31 (prima OIC n. 19)” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 240/2017/PRSP).
Infine, con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà del fallimento Genia s.p.a., si prende atto che l’ente, nonostante le criticità evidenziate sul punto da questa Sezione nelle proprie precedenti delibere (cfr. in particolare del. n. 266/2018, richiamata dalla del. n. 88/2019), ha confermato il proprio perdurante intendimento di riproporre una domanda di concordato fallimentare “senza maggiori spese rispetto a quelle già programmate in occasione della presentazione delle due precedenti istanze rimaste infruttuose”.
A fronte di tale intendimento, che risulta espressione della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’effettuare le proprie scelte gestionali, la Sezione, in questa sede, si limita a ribadire che ogni scelta compiuta dall’ente pubblico deve rispondere ai generali canoni di buona amministrazione, economicità, efficienza ed efficacia. Al tempo stesso, la Sezione rimarca, come già evidenziato, che l’amministrazione è tenuta a verificare la sostenibilità economico-finanziaria della scelta gestionale che intenderà intraprendere e la sua compatibilità con gli equilibri di bilancio. Qualora il comune decidesse di procedere alla formulazione di una nuova proposta di concordato, dovrebbe, infatti, valutare attentamente la sostenibilità finanziaria di tale scelta, alla luce dei rischi derivanti dai contenziosi già in essere o potenziali e degli oneri accessori complessivi connessi all’acquisizione della proprietà degli immobili (manutenzione straordinaria e messa a norma, come già menzionati dall’organo di revisione in occasione della prima relazione di monitoraggio, relativa ai due semestri del 2018, pag. 6).
 
5.3. Rapporti con le partecipate ed in particolare situazione di Rocca Brivio s.r.l. in liquidazione.
Quanto alla situazione della società Rocca Brivio s.r.l. in liquidazione, partecipata in misura pari al 20,81%, il comune, in sede di risposta istruttoria, ha riferito in merito allo stato della procedura di liquidazione, nonché in merito all’assenza di una precisa valutazione circa gli effetti, sul bilancio comunale, della liquidazione, per la quale, tuttavia, il comune ha ritenuto di stanziare, nel preventivo 2020-2022, un fondo rischi partecipate pari a euro 65.000,00.
Permane, inoltre, la criticità connessa all’erogazione di una somma pari a euro 134.129,00 che il comune ha versato alla società (con impegno nell’esercizio 2016 e versamento nell’esercizio 2017), ma che non ha iscritto in bilancio in quanto, come ha riferito, “è pacifico che la Società non dispone di mezzi finanziari per estinguere debiti verso i soci” (cfr. risposta istruttoria del 6 marzo 2020). Sulla base di quanto illustrato nella medesima risposta istruttoria, pertanto, il contributo erogato alla società appare in contrasto con il disposto dell’art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2020, convertito dalla L. n. 122/2010, successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 175/2016, secondo cui “le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.
La norma richiamata, peraltro, delinea gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore della partecipata in difficoltà. Infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile, non solo non sussiste alcun obbligo di salvataggio a carico dell’ente pubblico socio (Corte dei conti, sez. Autonomie n. 23/2018/FRG), il quale deve piuttosto avvalersi, a garanzia delle risorse pubbliche, della limitata responsabilità patrimoniale di cui gode, ma anzi, qualora, non siano chiari ed evidenti i vantaggi che, dall’operazione di salvataggio, possano derivare all’ente, quest’ultimo deve astenersi dal coprire il fabbisogno finanziario della società, in quanto ”il socio che procede alla mera copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione societaria si accolla, di fatto, i debiti di un terzo soggetto” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Liguria, n. 71/2015/PAR).
Nel caso di società in liquidazione, come la Rocca Brivio s.r.l. (l’atto di liquidazione è del 10 aprile 2015 ed è stato iscritto nel registro delle imprese il 21 aprile 2015), occorre, pertanto, “richiamare come siano stringenti i limiti di ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura (cfr. ex multis, Sezione regionale controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR; Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazioni n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 159/2014/PRSE, Sezione regionale controllo Liguria, deliberazione n. 82/2013/PAR)” (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Piemonte n. 3/2018/PAR).
Nel caso in esame sarà, pertanto, necessario valutare se il versamento ad una società partecipata, già posta in liquidazione, di un importo che la società stessa non sarà in grado di restituire e che, per tali ragioni, il comune ha ritenuto di non dovere nemmeno iscrivere in bilancio, possa ritenersi giustificato alla luce di ragioni di interesse pubblico o, piuttosto, non si risolva in un definitivo depauperamento delle casse comunali. Per questi motivi, la Sezione ritiene necessario disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura di sede per le valutazioni di competenza in ordine alla vicenda descritta.
 
6. Gli esiti delle verifiche e la chiusura del piano.
Alla luce delle risultanze relative all’esercizio 2019, ritiene il Collegio che la situazione di originario disequilibrio, che ha dato luogo al ricorso allo strumento di risanamento, risulti superata e possano considerarsi realizzate le previste misure di risanamento.
Si sottolinea, in proposito, l’integrale pagamento dei debiti fuori bilancio originariamente emersi e la mancata successiva emersione di altri debiti in grado di impattare sulla situazione di equilibrio, nonché il conseguimento di un risultato di amministrazione ampiamente positivo che ha consentito, già nel 2018, l’integrale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e, nel 2019, l’accantonamento di un FCDE che appare congruo in relazione alla massa di residui attivi esistenti.
Sugli accantonamenti rimane, tuttavia, il rischio, che viene nuovamente posto all’attenzione dell’ente, connesso alla consistenza del contenzioso pendente e di quello potenziale in relazione, soprattutto, alle complesse vicende che hanno coinvolto la partecipata Genia s.p.a. ora in fallimento, nonché le incertezze legate alle decisioni che l’ente intenderà assumere con riferimento agli immobili di interesse comunale conferiti alla medesima partecipata, il cui impatto sugli equilibri di bilancio verrà valutato da questa Sezione all’esito delle scelte che il comune, nell’esercizio della propria discrezionalità gestionale, eventualmente assumerà.
La Sezione, pertanto, raccomanda all’ente di assicurare un costante e rigoroso monitoraggio, anche in raccordo con l’organo di revisione, delle risultanze della gestione finanziaria, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della destinazione dell’avanzo non vincolato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi accantonati, fra cui, in particolare, quello per rischi connessi al contenzioso legale, in vista del mantenimento della ripristinata situazione di equilibrio, riservandosi di verificare, in sede di controllo sui rendiconti successivi, il consolidamento degli effetti del risanamento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 243-quater del TUEL
ACCERTA
la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di San Giuliano Milanese con deliberazione di Consiglio n. 3 del 24 gennaio 2017, come rimodulato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 26 giugno 2019, ed il conseguimento dei programmati obiettivi di riequilibrio;
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all’Organo di revisione del Comune di San Giuliano Milanese, nonché al Ministero dell’Interno;
la trasmissione alla Procura contabile, ai sensi dell’art. 52 co. 4 del d. lgs. 174/2016, in relazione ai fatti di cui al punto 5.3;
la pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Comune.
Così deliberato in Milano nella Camera di consiglio da remoto del 14 maggio 2020.

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