21/05/2020 – Requisiti delle società pubbliche

Lazio, del. n. 27 – Requisiti delle società pubbliche
Pubblicato il 20 maggio 2020

Alcuni Sindaci hanno chiesto un parere in merito all’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 175/2016 (TUSP) ad una società consortile per azioni interamente pubblica, costituita da più Comuni per lo svolgimento esclusivo di attività di promozione e pianificazione di interventi di valorizzazione culturale ed economica relativa ai territori rientranti nell’area regionale di programmazione integrata.
La società infatti non sembrerebbe essere coerente con le disposizioni contenute nel citato d.lgs. 175/2016.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 27/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il rilascio del parere richiesto determinerebbe un’interferenza delle competenze di controllo con quelle consultive della presente Corte nonché una compartecipazione della presente Sezione all’attività amministrative degli enti richiedenti, in particolare, in riferimento alla gestione del c.d. fondo consortile.
Tuttavia, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha precisato che le disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016 (TUSP) si applichino a tutte le partecipazioni societarie acquisite e/o detenute da p.a., sia pure con contenuti modulati in ragione di particolari specificità tali da determinare una dipendenza  dal bilancio e dalle decisioni dell’ente socio ovvero dalla presenza o meno di interessi propri dei mercati regolamentati.
Il TUSP nello specifico individua le tipologie di società ammissibili (ovvero le sole società di capitali) fra cui vi rientrerebbero, ad avviso della magistratura contabile, anche le società consortili, ex art. 2615 ter del codice civile, ove costituite secondo i tipi di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile.
Infine, la magistratura contabile ha ricordato che spetta alle p.a. stabilire nei casi concreti se le attività da far svolgere alle società siano compatibile con il modello societario, oltre che a poter validamente confluire nell’oggetto sociale, anche in alternativa a organizzazioni di stampo pubblicistico reputate meno convenienti, o se si annoveri nell’attività funzionale in senso stretto per la quale esistono specifiche forme pubbliche di gestione associata, come ad esempio unioni di comuni e convenzioni.

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