18/05/2020 – Incarico di vicesegretario al personale di categoria C, i nuovi paletti del Viminale

Incarico di vicesegretario al personale di categoria C, i nuovi paletti del Viminale
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
 
 
Dopo le istruzioni operative fornite agli enti locali con la circolare protocollo n. 4545/2020 sulla corretta applicazione della nuova disciplina dei vicesegretari comunali introdotta dall’articolo 16-ter del decreto legge «Milleproroghe» (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 aprile), il Viminale è  ritornato sull’argomento cercando di fare ancor più chiarezza. Questa volta i chiarimenti attengono al concetto di «funzionario» utilizzato dalla norma e, in particolare, alla possibilità di conferire l’incarico di vicesegretario comunale anche ai dipendenti degli enti locali inquadrati nella categoria C.

Le indicazioni sono contenute nella nota protocollo n. 6002/2020, a firma del responsabile dell’ex Ages, il prefetto Fabrizio Orano, inviata in risposta a una richiesta di parere formulata dalla Prefettura dell’Aquila.

Per il ministero la problematica sollevata trova la sua naturale soluzione nell’ambito della disciplina contrattuale del personale degli enti locali e, in particolare, all’interno delle disposizioni che regolano le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità.

L’articolo 13 del contratto del 21 maggio 2018, che ha riscritto la previdente disciplina, regola i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, ovvero quegli incarichi che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità e attività di elevata professionalità. Queste caratteristiche, sottolinea il Viminale, contraddistinguono anche il particolare ufficio del vicesegretario comunale.

Il comma 2 dello stesso articolo 13 ha, poi, espressamente previsto che i predetti incarichi possono essere assegnati esclusivamente al personale di categoria D e solo nel caso in cui l’ente sia privo di tali posizioni sono attribuiti al personale di categoria C o B.

Il ministero ricorda come la nuova disposizione, utilizzando il termine generico «funzionario», non abbia voluto imporre una predeterminata classificazione per tale soggetto. Pertanto, gli enti locali dovranno scegliere il vicesegretario nell’ambito dei funzionari, ovvero degli incaricati di pubbliche funzioni, indipendentemente dalla loro classificazione (categoria D o C).

In estrema sintesi, i vicesegretari comunali, incaricati in forza dell’articolo 16-ter del decreto legge 162/2019, possono essere inquadrati anche in categoria C, a condizione che l’ente sia privo di posizioni di categoria D.
La nota ricorda, tuttavia, che il soggetto incaricato, indipendentemente dal suo inquadramento, deve essere in possesso anche degli specifici requisiti prescritti dal citato articolo 16-ter e cioè: essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso un ente locale; essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e avere un’anzianità di servizio di almeno 2 anni.
In alcun modo, il ministero ritiene possibile applicare nella fattispecie in esame la deroga prevista dall’articolo 17, comma 3, del contratto del 21 maggio 2018 (il quale, alle condizioni ivi stabilite, consente l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa a personale di categoria C anche qualora nell’ente locale siano in servizio dipendenti appartenenti alla categoria D), posto che, diversamente opinando, si assisterebbe al paradosso di un dipendente di categoria C che si trova a coordinare – sovrintendendo l’attività degli uffici – anche personale avente un livello professionale superiore al suo.
Per le medesime motivazioni, conclude la nota, si è portati a escludere che l’incarico di vicesegretario possa essere attribuito a dipendenti appartenenti alla categoria B.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto