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Concorso riservato agli “interni”: legittimo il criterio che favorisce maggiormente il servizio svolto all’interno dell’Ente
15Mag, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 146 del 12 febbraio 2020 del Tar Veneto, la controversia scaturiva dal ricorso presentato da un dipendente avverso il provvedimento del Comune, con cui veniva approvata la graduatoria relativa alla selezione interna per la copertura di n. 12 posti di categoria D1 di “istruttore direttivo per i servizi istituzionali e di supporto agli organi di governo dell’ente”, oltre agli atti presupposti. In particolare, la ricorrente, partecipante alla selezione, ha lamentato che la Commissione di concorso avrebbe, illegittimamente, deciso di non valutare nell’ambito del servizio pregresso, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’esperienza maturata presso altre Amministrazioni. I Giudici hanno statuito che la scelta operata dalla Commissione non risulta inficiata da irragionevolezza o arbitrarietà, laddove si è scelto di valorizzare, nella determinazione dei titoli di servizio rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la relativa categoria, il servizio interno all’Ente che ha bandito la procedura selettiva. Si tratta di una scelta che risulta coerente con le argomentazioni sviluppate nella Delibera di approvazione del Regolamento per le selezioni interne (che espressamente richiama tale Delibera) con la quale il Comune, dando conto dell’esigenza di introdurre più moderni strumenti di valutazione del personale e di ottimizzare le risorse umane, stabiliva di dare adeguato spazio alla valutazione della specifica esperienza acquisita all’interno dell’Ente. Ciò non appare palesemente irragionevole, né arbitrario, trattandosi di una scelta che risponde effettivamente all’obiettivo di ottimizzazione delle risorse umane disponibili (in quanto valorizza la specificità delle conoscenze acquisite) e che, d’altro canto, non appare neppure discriminatoria in quanto:
  • la specifica valorizzazione dell’esperienza maturata nell’Ente di appartenenza viene effettuata con riguardo alle sole procedure di selezione interna, con esclusione quindi di ogni valutazione comparativa tra il personale dell’ente e soggetti provenienti dall’esterno;
  • tale specifica valorizzazione non esclude che, comunque, siano state prese in considerazione anche le esperienze maturate presso altre Amministrazioni pubbliche, con la differenza che queste ultime sono state valutate nell’ambito della diversa categoria relativa al curriculum;
  • non emerge neppure una sproporzione tale, tra i punteggi attribuiti per l’una e per l’altra categoria, da evidenziare per ciò solo l’arbitrerietà/discriminatorietà dei criteri applicati.
In sintesi, pertanto, risulta essere stata, effettivamente, valorizzata l’esperienza interna, senza una sostanziale pretermissione della valutazione dell’esperienza in altri Enti pubblici.

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