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Valutazione non atomistica dei fatti ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
 
Enti locali – Comuni – Consiglio comunale – Scioglimento per infiltrazione mafiosa – Valutazione non atomistica dei fatti.
 
          Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa gli elementi soggettivi – e cioè i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate – vanno valutati complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (1).
 
Ha chiarito la Sezione che la stessa giurisprudenza amministrativa, nell’affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, come quella in esame, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», con «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876). 
 
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