15/05/2020 – Concorsi p.a. sempre più digitali – Domande in via telematica. Prove orali in videocall

DECRETO RILANCIO/ I candidati dovranno dotarsi di Pec e registrarsi a Spid
Concorsi p.a. sempre più digitali – Domande in via telematica. Prove orali in videocall
di Luigi Oliveri

Concorsi unici dove possibile e prova generale per gestire i concorsi in video conferenza e con piattaforme digitali.

Il decreto rilancio continua ad inseguire il sogno del concorso unico, ma lascia ancora spazio ai concorsi autonomamente svolti dai singoli enti.
La riforma delle procedure selettive prende atto di buone prassi già da tempo diffuse: quella, in particolare, delle piattaforme mediante le quali si presentino domande e documenti necessari alla partecipazione ai concorsi. Per la domanda, quindi, si stabilisce che essa vada presentata esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
La presentazione mediante piattaforma presenta il vantaggio evidente di evitare il processo di protocollazione e di «autenticare» nel sistema i concorrenti, ai quali sarà consentito di creare un profilo utente, utilizzando il quale potranno caricare domande e documenti, con la certezza della ricezione e della validità: il sistema, infatti, deve permettere un controllo sulla completezza dei vari caricamenti effettuati. In ogni caso, la piattaforma permette la digitalizzazione e dematerializzazione.
Poiché il decreto impone ai candidati di dotarsi di Pec e di registrarsi alla piattaforma di gestione del concorso mediante il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), non sarà nemmeno necessario identificarli con documenti di riconoscimento, né di produrre stampe: basterà imputare sulla piattaforma i dati in modo corretto e completo, rispettando il termine massimo entro il quale sarà possibile accedere alla piattaforma stessa per il caricamento dei dati, cioè 15 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Di particolare rilievo e utilità è l’obbligo imposto ai concorrenti di dotarsi di una casella Pec. Per quanto il Codice dell’amministrazione digitale consenta di presentare le istanze alla p.a. anche mediante mail ordinaria allegando un documento, la Pec consente di automatizzare le procedure di protocollazione dei documenti e comunicazioni che eventualmente sono da scambiare nel corso della procedura, successivamente alla presentazione della domanda, riducendo così parzialmente gli oneri. Ed è positivo l’intento di indurre chi avvia interrelazioni con la p.a. a dotarsi della Pec, così da evitare incertezze su domicili, modalità e tempi della notificazione dei provvedimenti.
Il decreto precisa che data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sempre sulla piattaforma digitale di gestione della prova concorsuale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, in modo da garantire la piena conoscenza giuridica della «convocazione».
Mentre per le prove scritte il decreto lascia intendere che non sia possibile una loro remotizzazione mediante apparati digitali, visto che richiede l’individuazione di sedi fisiche, la prova orale potrà essere svolta in videoconferenza. Anche questa è una facoltà, condizionata ovviamente dalla strumentazione, perché si dovranno utilizzare di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Il decreto interviene anche sulla mobilità obbligatoria, condizione di validità dei concorsi, visto che le assunzioni effettuate senza rispettare le previsioni dell’articolo 34-bis del dlgs 165/2001 sono nulle.
Si abbreviano, finalmente, in modo deciso i termini. Sia le strutture regionali (o provinciali) competenti in materia di politiche del lavoro, sia la Funzione pubblica avranno non più 15, ma 7 giorni per rispondere alle richieste di verifica di personale in esubero ed avviare chi risulti inserito nelle connesse liste. Le amministrazioni potranno partire col concorso, decorsi non più 45, ma 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Funzione pubblica. Si torna anche sulla questione dei compensi ai commissari (che nel caso dei concorsi gestiti dal Ripam saranno individuati a seguito di loro manifestazione di interesse). Il decreto cancella la precisazione contenuta nell’articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, secondo cui i compensi stabiliti con il decreto previsto dalla medesima norma sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, disposizione che ha creato incertezze sulla decorrenza degli emolumenti.

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