08/05/2020 – Amministratori locali: presupposti necessari ai fini del diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente

Amministratori locali: presupposti necessari ai fini del diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente
07Mag, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 31 del 26 febbraio 2020 della Corte dei conti Abruzzo, un Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ha chiesto un parere riguardo la doverosità dell’eventuale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’Inps in favore del Sindaco, per il periodo che va dalla prima elezione a Sindaco avvenuta il 29 marzo 2010, alla data di riconferma del 1° giugno 2015, fino alla data del 9 aprile 2019, in cui si è avuta la prima assunzione – in costanza di sindacatura – quale lavoratore dipendente. La Sezione ha ribadito l’orientamento costante in merito all’interpretazione dell’art. 86 del Dlgs. n. 267/2000. Il testo normativo in questione afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori – dipendenti nel caso del comma 1, non dipendenti nel caso del comma 2 – che sono chiamati ad assolvere funzioni di Amministratore locale, che il Legislatore ha voluto massimamente tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva. Infatti, la Sezione ha chiarito che l’art. 86 del Tuel prescrive agli Enti Locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel comma 1 del predetto art. 86 in un Ente Locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti.
Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’Amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa. In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’Ente è necessario che l’Amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L’obbligazione decorre dal momento in cui l’Amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno – al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All’eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l’indennità di funzione ai sensi dell’art.82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente.

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