01/06/2020 – Il Decreto “Rilancio” e la fiscalità passiva degli enti locali

Il Decreto “Rilancio” e la fiscalità passiva degli enti locali
di Marco Nocivelli – dottore commercialista e revisore legale Esperto di fiscalità degli enti locali
 
L’art. 124D.L. n. 34/2020 ha introdotto un regime agevolato IVA per le cessioni di beni, come indicato nella rubrica dell’articolo, necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Questi beni beneficiano, dal 19 maggio 2020, del regime di esenzione IVA per il resto dell’anno solare; dal 1° gennaio 2021 sconteranno l’aliquota agevolata del 5% (nuovo n. 1-ter.1 della Tabella, P. II-bis, del D.P.R. n. 633/1972).
I beni agevolati sono molteplici ed anche assai differenziati tra loro: alcuni sono attrezzature e strumenti tipicamente in dotazione di ospedali, case di cura e simili (su tutti i ventilatori polmonari ed i tomografi), altri fanno parte dell’approvvigionamento emergenziale anche di imprese, professionisti, enti pubblici e privati non profit, persone fisiche. Tra questi, tipicamente: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri.
Già a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto si sono diffusi alcuni dubbi sull’agevolazione, ad esempio, restando nell’ambito dei beni di interesse generale, riguardo ai “detergenti disinfettanti per mani” (se debbano avere o meno il requisito di registrazione come presidi medico chirurgici) ed ai dispenser (perché agevolati soltanto quelli a muro e non quelli su piantana?). Nell’attesa dell’inevitabile circolare dell’Agenzia delle Entrate che detterà “istruzioni”, è bene mettere alcuni “paletti” di carattere temporale sulle forniture di questo periodo.
Innanzitutto, va evidenziato che qualora le consegne siano state effettuate dal 19 maggio in poi, ma le relative fatture siano state “anticipate”, cioè emesse prima di tale data, indipendentemente dalla data di pagamento del corrispettivo, non spetta il regime di esenzione perché il momento di effettuazione dell’operazione è considerato anticipato ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, così è anche per gli acconti fatturati prima del 19 maggio.
Viceversa, per le cessioni periodiche e continuative – i cc.dd. contratti di somministrazione di beni (cche andranno attentamente vagliati per individuarne i requisiti – , la legge IVA (art. 6, comma 2, lett. a) stabilisce che il giorno di effettuazione dell’operazione è quello del pagamento (sempreché, ovviamente, non ci sia stata fatturazione anticipata) e non della consegna dei beni. Nel contesto in esame (sopravvenuta agevolazione), quindi, anche le consegne fatte, sulla base di un contratto di somministrazione, sino al 18 maggio e fatturate dal 19 (ovviamente, nelle PA, il pagamento non può che essere successivo alla fatturazione, ai sensi dell’art. 1, comma 201L. n. 244/2007), beneficeranno dell’esenzione;
Aspetto importante da tenere in considerazione da parte degli enti locali, è legato alla tempistica degli ordinativi ed impegni di spesa: questi non assumono alcuna rilevanza ai fini IVA poiché non sono momenti contemplati né dalla legge IVA né dall’art. 124. Le regole restano quelle dell’art. 6, pertanto gli impegni di spesa assunti prima del 19 maggio 2020 ma con consegna di merci o fatturazione effettuate da quella data, beneficiano dell’esenzione.
Per il 2021, oltre alla già menzionata introduzione “a regime” dell’IVA agevolata al 5% sui beni di cui sopra, l’art. 123, ha disinnescato la c.d. “clausola di salvaguardia IVA” di cui agli artt. 1, comma 718L. n. 190/2014 ed 1, comma 2L. n. 145/2018. Pertanto, non si avrà l’aumento dell’IVA dal prossimo anno.
Le altre norme collegate all’IVA contenute nel decreto rilancio, sono:
Lo spostamento al 2021 della dichiarazione IVA precompilata dall’Agenzia delle Entrate, così come la precompilazione dei registri IVA (art. 142);
Il rinvio, sempre al 2021, della richiesta automatica dei due euro per ogni fattura elettronica esente IVA benché mancante dell’indicazione che il tributo è dovuto (art. 143 D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto