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Niente più liti negli appalti – Collegio consultivo tecnico nelle gare sopra soglia
a cura di Andrea Mascolini

Obbligo di nomina di un collegio consultivo tecnico per le controversie relative a opere di importo oltre 5,3 milioni o dichiarate di interesse nazionale. Facoltà per le altre opere. Possibile la nomina di un collegio consultivo di tre componenti a supporto del Responsabile unico del procedimento per la fase precedente l’esecuzione del contratto Lo prevede fino al 31 luglio 2021 il decreto legge semplificazioni pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una disposizione che prevede l’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Per le altre tipologie di opere è prevista la facoltà (e non l’obbligo di nomina). Dal punto di vista della sua composizione il collegio (composto da tre o da cinque componenti, a scelta della stazione appaltante, ma sono comunque cinque in caso di complessità o eterogeneità delle professionalità richieste) vedrà all’opera soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera.
Si tratterà quindi di scegliere, dice la norma, tra «ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Bim).
Si prevede che la scelta avvenga di comune accordo tra le parti, ma le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente decide il ministro delle infrastrutture per le opere di interesse nazionale o negli altri casi, per le rispettive competenze, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano o le città metropolitane.
Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell’opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell’appalto.
A fianco di questo collegio consultivo la norma dispone anche che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possano costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Si tratta quindi di un organo tecnico di ausilio alla committenza, di supporto nella redazione degli atti di gara e nell’interpretazione della lex specialis fino alla fase di verifica dei requisiti minimi per l’accesso alla gara.

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