17/07/2020 – Niente default per gli enti con nuovi piani di riequilibrio

Il Covid allunga il pre-dissesto
Niente default per gli enti con nuovi piani di riequilibrio
di Matteo Barbero e Andrea Mascolini

Il Coronavirus allunga anche i tempi del pre-dissesto. È l’effetto dell’art. 17 del decreto legge «semplificazioni» (dl n.76/2020), pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, che «in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19» interviene sulla disciplina dell’istituto previsto dall’art. 243-bis del Tuel per gli enti sull’orlo del baratro finanziario. Nel dettaglio, il termine di cui al comma 5, primo periodo (che impone di perfezionare il piano di riequilibrio entro 3 mesi dall’esecutività della delibera consiliare di adesione alla procedura) viene fissato al 30 settembre 2020 qualora i 90 giorni scadano antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i comuni per i quali il medesimo termine è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del dl 18/2020, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto. Il comma 2, invece, congela il potere della Corte dei conti di imporre il dissesto qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia. Una norma, quest’ultima, che sembra finalizzata a fornire una nuova chance agli enti (come il comune di Napoli) che finora non sono riusciti a passare dalle parole ai fatti e dei quali i magistrati contabili avrebbero potuto decretare il default. Ancora, il comma 3 aggiunge che il dissesto guidato trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale. Infine, vengono abrogati i commi 850 e 889, primo periodo, della l 205/2017.

 
Un anno di deregulation nell’affidamento dei lavori
Ampia deregulation per un anno nell’affidamento di lavori, forniture e servizi con affidamenti diretti fino a 150 mila euro, procedure negoziate senza bando fino alla soglia europea e sopra soglia Ue rispetto dei soli principi generali delle direttive Ue e della normativa antimafia, con possibilità di deroga generalizzata al Codice. È quanto prevede il decreto semplificazione, che peraltro tocca anche diverse norme del codice appalti con modifiche a regime e non solo fino al 31 luglio 2021. Per tutti i contratti e per un anno, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150 mila euro le stazioni «procedono» all’affidamento diretto. Oltre tale soglia per i lavori sarà invece utilizzata la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, «previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate». I soggetti da invitare alla negoziazione verranno individuati saranno scelti individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Dovranno essere almeno 5 per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; per i lavori l’invito a cinque si applicherà per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila euro. Diventano invece dieci gli invitati per lavori di importo pari o superiore a 350 mila euro e inferiore a un milione di euro e almeno 15 per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia Ue di 5,3 milioni. Nel «sottosoglia» non potranno essere richieste le cauzioni provvisorie. Per il «sopra soglia» la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. Sopra la soglia Ue si potranno utilizzare tutte le procedure ma con ampia possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto 159/11. 

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