17/07/2020 – Conferimento incarico “Rpct”: le raccomandazioni Anac

Conferimento incarico “Rpct”: le raccomandazioni Anac
16 luglio 2020
 
Nella Delibera n. 453/2020, l’Anac ha fornito raccomandazioni circa il “conferimento dell’incarico di ‘Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza’ (‘Rpct’) negli Enti Locali”.
Nel caso di specie, da una verifica effettuata dall’Autorità sul sito istituzionale di un Comune è stato riscontrato che era stato conferito l’incarico di “Rpct” e ad un Funzionario di categoria “D”, non apicale e non avente funzioni dirigenziali, collocato nella struttura subordinata al Segretario generale, al quale a sua volta erano invece attribuite funzioni gestionali, sebbene presso la struttura dell’Ente risultino in servizio n. 8 figure dirigenziali.
La scelta operata dall’Ente di nominare “Rpct” il suddetto Funzionario di categoria “D” ha trovato fondamento nella qualifica ricoperta dal predetto, che sebbene fosse un Avvocato, non annoverava tra le sue competenze la difesa giudiziale dell’Ente in materia di diritto del lavoro (materia disciplinare) e diritto penale, in quanto affidate ad Avvocati esterni all’Ente stesso.
L’Autorità, in merito alla figura individuata dall’Ente quale “Rpct”, ha ribadito quanto già affermato nella Delibera n. 841/2018, ossia che sebbene non vi sia una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di Avvocato di Ente pubblico e quelle di “Rpct”, ciò si possa desumere dalla legge speciale sull’iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati di Enti pubblici (Regio-decreto n. 1578/1933) che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense.
L’Anac ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, negli Enti Locali i compiti di “Rpct” debbano essere svolti di norma dal Segretario comunale, come ribadito anche nel “PnA 2019-2021”, il quale ha chiarito che eventuali scostamenti dalla predetta norma debbano essere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segretario comunale quale “Rpct” dell’Ente rappresenta la scelta ottimale da porre in essere in virtù delle funzioni svolte da tale figura ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ovvero allo svolgimento di molteplici attività riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come richiesto anche con riferimento alla prevenzione della corruzione. Pertanto, l’Autorità, ha raccomandato all’Ente di valutare, alla luce delle indicazioni sopra riportate, l’individuazione del soggetto più idoneo a cui conferire l’incarico di “Rpct” che possa svolgere i compiti di prevenzione della corruzione, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, con efficacia, autonomia e indipendenza.

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