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SENTENZA DEL 17/06/2020 N. 1156/2 – COMM. TRIB. REG. PER LA CALABRIA
Tarsu e potere di disapplicazione del giudice
 
Il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale che fissa le tariffe della TARSU, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della 1. n. 2248 del 1865, All. E., con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera (Cass. sentenza n. 1952/2019). Tale potere di disapplicazione in capo alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. 546/92, non è inibito dal fatto che le delibere tariffarie siano divenute inoppugnabili per inutile decorso del termine di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass. sentenza n. 6265/2006). Nel caso di specie, la CTR calabrese accoglie l’appello, disapplicando le delibere comunali “presupposte” non impugnate in sede amministrativa ed annullando il consequenziale atto impositivo. 

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