16/07/2020 – Società “inattiva” e senza posizione contributiva. Esclusione!

Società “inattiva” e senza posizione contributiva. Esclusione!
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15/ 07/ 2020, n. 3137.
Scritto da Roberto Donati 15 Luglio 2020
 
La ricorrente, già prima classificata e destinataria della proposta di aggiudicazione, non ha superato positivamente la fase di controllo dei requisiti.
Dalla consultazione del sistema “AVCpass”, la società è risultata “inattiva” e priva di posizione contributiva. Per tali ragioni è stata esclusa, con conseguente aggiudicazione del servizio alla seconda classificata, unica altra impresa concorrente.
A fronte del ricorso avverso l’esclusione Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 15/ 07/ 2020, n. 3137 è netto :
7 – Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già affermato in sede cautelare e condiviso dal Giudice d’appello e, cioè, che la mancata attivazione dell’oggetto sociale (circostanza incontestata tra le parti in causa) osta all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’odierna ricorrente.
7.1 – Ed invero“ …nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257). [..omissis..] Come statuito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non rileva quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati. Pertanto la prescrizione della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti ai fini della partecipazione l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per determinate attività, per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un esperienza specifica nel settore dell’appalto maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere (cfr. per tutte Cons. di Stato, V. 10 aprile 2018, n. 2176)” – Consiglio di stato, sez. V, sent. 25/9/19 n. 6431………
7.2 – Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, è evidente che alcuna causa non prevista di esclusione è stata applicata nella fattispecie: l’inclusione tra i requisiti di idoneità dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. è evidentemente finalizzata a garantire che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotate di un’esperienza concreta nello specifico settore di attività, garanzia che risulterebbe frustrata ove alla “mera” iscrizione non si accompagni lo svolgimento effettivo di attività coerente con quella oggetto dell’appalto. …………..
7.3 – Né fondatamente parte ricorrente può ritenere di aver “mutuato” la pregressa esperienza professionale della XXXX per effetto dello stipulato contratto di avvalimento.
Sul punto, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondi cui “L’avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l’impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l’espletamento dell’appalto, dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria; fanno quindi eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cosiddetti requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cosiddetti requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente, e quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore, a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n.3698). Invero, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’operatore economico può soddisfare con l’avvalimento la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi deve, invece, intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento (cfr. parere di precontenzioso ANAC n. 3 dell’11 gennaio 2017)” – così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9/3/2020 n. 1667.
Il provvedimento di esclusione dalla gara risulta essere dunque pienamente legittimo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto