16/07/2020 – Il termine per l’approvazione del bilancio e del rendiconto è ordinatorio

Il termine per l’approvazione del bilancio e del rendiconto è ordinatorio
di Maria Luisa Beccaria
In breve
Lo scioglimento del consiglio comunale può intervenire solo in caso di inadempimento all’intimazione del prefetto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4288/2020, ha fatto il punto sulle acquisizioni giurisprudenziali in ordine alla procedura prevista nell’articolo 141 comma 2 del Dlgs 267/2000 che serve a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte dell’organo consiliare…
 
Le conclusioni del Consiglio di Stato

Il termine per l’approvazione del bilancio e del rendiconto sono ordinatori, così come quello fissato dall’autorità prefettizia; l’approvazione del bilancio da parte del consiglio con qualche giorno di ritardo non legittima il consigliere alla tutela giurisdizionale per rimuovere la relativa deliberazione, dato che non ricorre un apprezzabile pregiudizio in capo allo stesso.

Pertanto lo scioglimento del consiglio comunale può intervenire solo in caso di inadempimento all’intimazione dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del consiglio ad approvare il documento contabile anche oltre il termine assegnato.

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