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Abusi edilizi, il Tar Campania boccia l’ordinanza di demolizione di opere di modeste dimensioni
di Pietro Verna
 
In breve
Non si possono imporre obblighi in misura superiore a quella strettamente necessaria al pubblico interesse
È illegittima la sanzione demolitoria irrogata in luogo di quella pecuniaria ex art. 37 del testo unico dell’edilizia a fronte della realizzazione di opere di modeste dimensioni. Lo esige il principio di proporzionalità di matrice comunitaria in base al quale non si possono imporre obblighi in misura superiore a quella strettamente necessaria al pubblico interesse. Fermo restando le norme sull’autorizzazione paesistica semplificata (art. 17, comma 1, del Dpr 31/2017), secondo cui la rimessione in pristino può essere disposta solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio.
In questi termini, il Tar Campania -Salerno (sentenza 19 maggio 2020, n. 543) ha accolto il ricorso proposto contro l’ordinanza con la quale il Comune di Ravello, ai sensi dell’art. 31, commi 4 e s.s. del testo unico dell’edilizia (di seguito Tu) e dell’art. 167, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, aveva disposto la demolizione di alcune opere di sistemazione dell’area esterna di pertinenza di un B&B ( pavimentazione in gres porcellanato e innalzamento di 60 cm del muretto di cinta confinante con la SS 163 Amalfitana) realizzate in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. Opere che secondo l’ordinanza avrebbero richiesto il rilascio del permesso di costruire perché consistenti nella rimozione della ” preesistente vegetazione, costituita da alberi da frutta e bouganville [e] in un aumento in altezza da 0,00 a 0,60 mt del muro perimetrale”.
QUI Tar Campania -Salerno, sentenza 19 maghttp://resolveuid/2bca8c6b5675461c9f140f1409974dabgio 2020, n. 543

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