Procedimento amministrativo: se tardiva, la comunicazione della P.A. che invita il privato a regolarizzare l’istanza non interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso ex d.P.R. 300/1992

Ai sensi degli artt. 3, commi 3 e 4, e 4 del d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 («Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»), il termine per la formazione del silenzio-assenso è interrotto solamente nel caso in cui l’Amministrazione abbia provveduto alla comunicazione ex art. 3, comma 3, cit. entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia o domanda – risultata irregolare oppure incompleta – del privato (riforma TAR Liguria, sez. I, sent. n. 10013/2010).

Consiglio di Stato, sezione II, 1° luglio 2020, n. 4185

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