14/07/2020 – L’estraneità formale degli organi direttivi di una società a vicende fortemente indizianti ai fini della prevenzione antimafia non esclude la contiguità agli ambienti della criminalità organizzata

L’estraneità formale degli organi direttivi di una società a vicende fortemente indizianti ai fini della prevenzione antimafia non esclude la contiguità agli ambienti della criminalità organizzata
 
Informativa antimafia – Presupposti – Estraneità formale degli organi direttivi della società a episodi indizianti – Presenza di altri indizi – Conseguenza.
 
 
         Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, in presenza di pericolo infiltrativo al quale una società risulta esposta, l’estraneità formale degli organi direttivi della società od impresa a vicende, anche prive di accertato rilievo penale, ma comunque fortemente indizianti ai fini della prevenzione antimafia, non può da sola bastare a ritenere la stessa società od impresa fuori dal “giro” e cioè dal pericoloso circuito attrattivo o condizionante, che la criminalità mafiosa costituisce laddove individua possibilità di profitto (1).
 
(1) Ha ricordato la Sezione che il condizionamento mafioso, essenziale al fine del controllo del territorio, può ben derivare dalla presenza di soggetti controindicati nell’impresa interessata, in ruoli comprensibilmente defilati rispetto a quella che appare, formalmente ed al pubblico, la gestione della stessa: il tutto al fine di consentire alle consorterie criminali, per il tramite di propri uomini di fiducia inseriti quali meri dipendenti o esecutori nell’assetto societario, di dettare dall’esterno gli obiettivi e le iniziative che l’impresa dovrà seguire. Il che è tanto più vero in quanto emergano situazioni, rapporti, frequentazioni e legami ambigui, che lascino intendere o comunque ragionevolmente ipotizzare la disponibilità dell’impresa e dei suoi gestori a far entrare, nelle valutazioni di gestione, logiche criminali.
Costituisce oramai un fatto accertato in più occasioni che vi sia stato, e vi sia tuttora, una evoluzione o ri-direzionamento di metodi e ambizioni delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, le quali non paiono più considerare quale primo obiettivo gli attacchi frontali allo Stato ed ai suoi rappresentanti, per infiltrare invece i tentacoli in azioni e progetti per occupare o condizionare settori dell’economia, della gestione dei rifiuti, della politica, non di rado riuscendovi per il tramite di personalità deviate o di personaggi compiacenti, che si pongono sulla labile linea di confine tra legalità ed illegalità (Cons. St., Sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962).
L’attenzione dell’ordinamento per i fenomeni illeciti che possono interessare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, specialmente nel delicato settore delle commesse pubbliche, è, pertanto, massima, in ragione del disvalore sociale e del notevole danno che l’infiltrazione di soggetti portatori di interessi contrastanti con gli interessi dello Stato-comunità comporta. Ciò giustifica il conferimento, all’Autorità di Pubblica Sicurezza preposta, di un’ampia gamma di poteri da esercitarsi in una fase preventiva rispetto alla causazione del danno.
Com’è noto, infatti, gli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 disegnano l’informativa antimafia come un provvedimento a carattere preventivo, finalizzato ad attestare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi gestionali della società od impresa interessata, e che il Prefetto, nelle proprie valutazioni discrezionali di competenza, può desumere da “provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.
Pertanto, la finalità preventiva ed anticipatoria che permea l’istituto in esame giustifica l’attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare l’Autorità di Pubblica Sicurezza in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale, ed anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell’ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con un’archiviazione o un’assoluzione: la ratio di anticipazione della tutela nel settore del contrasto alla criminalità organizzata impone al Prefetto di attestare la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla lettura integrata degli elementi fattuali rilevanti nella vicenda, i quali possono infatti risultare significativi ai fini antimafia pur se non assistiti da un’evidenza tale da ritenere raggiunta la relativa prova “oltre ogni ragionevole dubbio” nell’ambito penale.
Ed infatti, non si richiede – alla Prefettura come al Giudice amministrativo – di pervenire ad un grado di convincimento che resista ad ogni ragionevole dubbio. È sufficiente, ai fini dell’emissione di un’informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, l’essere ragionevolmente persuasi della ricorrenza, nel caso che viene in rilievo, di indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali. Il metro di valutazione è, come noto, quello del “più probabile che non”, dove appunto la probabilità cruciale che il pericolo infiltrativo sussista esclude ogni ipotesi di segno diverso.
L’impianto motivazionale dell’informativa deve, quindi, rappresentare compiutamente il quadro degli elementi indiziari in base ai quali l’Autorità abbia ritenuto attuale e concreto il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso all’interno della società od impresa interessata, evidenziando in particolar modo gli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento – o comunque di condizionamento – rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso (ovvero “comunque localmente denominata”) (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2020, n. 2962). (2 maggio 2019, n. 285527 novembre 2018, n. 670728 ottobre 2016, n. 4555).
In particolare, laddove il nucleo forte della motivazione del provvedimento prefettizio consista nella valorizzazione dei legami affettivi o parentali intercorrenti tra esponenti della compagine sociale e soggetti affiliati o vicini alle consorterie criminali, dovranno con chiarezza emergere gli elementi concreti che abbiano indotto l’Autorità a ritenere il predetto legame affettivo o parentale una via d’accesso agevolata alla gestione dell’impresa. A tal proposito, questo Collegio condivide e ribadisce le posizioni da tempo raggiunte nella giurisprudenza, nel senso che non può dedursi, dal mero vincolo parentale con un soggetto controindicato, non supportato da ulteriori elementi validi, la vocazione criminale del parente stesso: tuttavia, è anche vero che, se non si può scegliere la propria parentela, si può cionondimeno scegliere di prendere le definitive distanze da essa, ove ponga in essere attività non accettabili. Detto altrimenti, ben può il parente di un soggetto riconosciuto affiliato alle consorterie mafiose svolgere attività imprenditoriale, anche interfacciandosi con la committenza pubblica: a condizione, però, che sia chiara la sua distanza concreta e certa dal metodo e dal mondo criminale.
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