13/07/2020 – Variante urbanistica tramite SUAP e onere motivazionale del Comune

Variante urbanistica tramite SUAP e onere motivazionale del Comune
di Marilisa Bombi – Giornalista. Consulente attività economiche.
 
Se in astratto non è precluso al Comune disporre la cessione a terzi di un’area classificata standard, risulta in concreto immotivata la decisione di modificare, attraverso la procedura in deroga, prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la destinazione d’uso prevista dal PGT in produttiva. Ciò in quanto in tal modo viene disatteso l’obbligo di una ponderazione comparativa degli interessi antagonisti, nell’ambito del comparto oggetto del Piano di lottizzazione. Il caso posto all’attenzione del Consiglio di Stato, Sezione IV, che si è pronunciato con la sentenza n. 3921 depositata il 19 giugno 2020 ha riguardato un articolato e complesso procedimento così riassunto: gli originari ricorrenti erano e sono proprietari di aree all’interno del comparto di completamento produttivo/artigianale nel quale, a seguito di un piano di lottizzazione convenzionata del 1982, è stata prevista anche la realizzazione e la cessione al Comune di aree per gli standard relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a verde pubblico, con destinazione, secondo il Piano dei servizi del PGT, a verde di arredo. Quest’ultima area veniva poi inserita nel piano comunale delle alienazioni del 2013, modificando la destinazione urbanistica da “Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo” a “Verde Urbano di Salvaguardia”. Nel 2014 veniva quindi indetta un’asta pubblica per la cessione della stessa porzione, procedura che si concludeva con la vendita dell’area ad un terzo soggetto che ha, quindi, presentato variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 mediante procedimento SUAP.
Ed è relativamente a questo aspetto che si è soffermata la sopraindicata sentenza del Giudice amministrativo di appello, sottolineando che il Comune è tenuto all’onere motivazionale il quale scaturisce dalla circostanza che, mentre la funzione perseguita dallo strumento di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) è quella di garantire un ordinato assetto del territorio, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione medesima, nel caso di variante “specifica” che abbia per oggetto un’area limitata del territorio e per scopo la realizzazione di una singola opera, il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree. Al consiglio comunale compete dunque una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico una deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente e tale onere permane anche nel caso dell’approvazione della variante urbanistica in deroga mediante il procedimento SUAP ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Peraltro, il Collegio ha disatteso le conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di primo grado, nel senso che l’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 prevede che possa essere attivata una variante, con il procedimento di SUAP solo “quando lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti”. Ciò comporta che, prima di avviare un procedimento di variante, devono essere effettuate verifiche sulla non disponibilità o insufficiente disponibilità di aree produttive. La tesi dei ricorrenti originari (ed incidentale in questo grado) è stata condivisa. Il procedimento semplificato di variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, consiste infatti in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale. Pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per insufficienza deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare. Il Comune tuttavia non ha giustificato l’eliminazione di un’area a standard e l’adozione di una variante urbanistica semplificata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. La sentenza sul punto afferma invece che l’intervento mediante la procedura SUAP avrebbe avuto ad oggetto l’espansione di un’attività produttiva e che la possibilità di intervenire poteva essere riconosciuta “anche per l’ampliamento di edifici già esistenti. In quest’ultimo caso, infatti, la realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all’attività produttiva dello stabilimento esistente, non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando “un collegamento anche logistico rispetto all’esistente”. In sostanza, per il Tar la localizzazione, nel caso di specie, delle opere al di là della strada non avrebbe denotato una separazione fisica e una distanza, ma una prossimità rispetto all’attività da ampliare. Il citato art. 8 D.P.R. n. 160/2010 andava dunque interpretato come teso a favorire la comoda ed efficace espansione dell’attività produttiva, rendendosi inutile l’astratta indagine sulla possibilità di ricercare altrove l’area, certamente inidonea allo scopo o comunque non rispondente all’interesse imprenditoriale perseguito.
La conclusione del giudice di primo grado non è stata condivisa, come detto, dal Consiglio di Stato anche in relazione al fatto che nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico può ovviamente considerare i connotati del progetto presentato, cioè tener conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, ma ciò non toglie che la procedura derogatoria di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, in quanto eccezionale, debba essere rigorosamente seguita, senza che si possa semplicemente affermare, come nel caso di specie, che l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non poteva essere ricercata altrove.

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