10/07/2020 – Il riversamento alle province e città metropolitane del TEFA

Il riversamento alle province e città metropolitane del TEFA
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il Direttore generale delle finanze del MEF con il decreto 1° luglio 2020 ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all’art. 17D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24).
Il TEFA si riscuote assieme alla TARI e alla Tariffa corrispettiva
Il Direttore ricorda che il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) e alla tariffa avente natura corrispettiva.
Versamento con F24: misura, eventuale deliberazione e comunicazione all’Agenzia delle entrate
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Attività della struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate
E’ stabilito che per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall’ente impositore.
Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.
Versamenti al netto delle commissioni e mandati di versamento
Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d’intesa, dagli enti coinvolti.
La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli enti che ne sono dotati.
Flussi informativi alle province a alle città metropolitane
Viene chiarito che nei flussi informativi inviati alle province e città metropolitane sono inseriti gli estremi dei mandati e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite F24 relativamente a ciascun comune della provincia o della città metropolitana interessata.
Flussi informativi ai comuni
Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e città metropolitane.
Versamento con c/c postale e altri strumenti:comunicazioni ai comuni
Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio.
Il riversamento alle province e città metropolitane
I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell’anno 2020, entro il 30 ottobre 2020.
Al termine di ciascun trimestre dell’anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.
Versamento direttamente alle province
Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell’art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.
TEFA: attribuzione e non applicazione nelle regioni a statuto speciale
Il TEFA è attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell’art. 1L. 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione.
Il TEFA non si applica nella Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto dell’art. 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e nella Provincia autonoma di Bolzano in virtù dell’art. 8 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

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