10/07/2020 – Concorsi pubblici: come accertare le competenze informatiche

Concorsi pubblici: come accertare le competenze informatiche
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3975/2020) chiarisce che la conoscenza dell’informatica può essere sia materia d’esame che requisito di partecipazione alla selezione
Di Chiara Gambelunghe – Insegnante/docente/ricercatore univers…
Pubblicato il 09/07/2020
 
Il Supremo Consesso Amministrativo, con la recente sentenza n. 3975/2020 (testo in calce), è intervenuto a chiarire il disposto dell’art. 37 D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse…”.
La disposizione, come evidente, non specifica se l’accertamento delle competenze informatiche del candidato, nell’ambito dei concorsi pubblici, rappresenti un elemento da valutare alla  stregua di altre materie d’esame o un requisito di partecipazione alla procedura. Ne consegue che, nel silenzio della norma, è rimessa alla discrezionalità della P.A. la scelta su come considerare tali competenze.
La pronuncia in esame interviene, quindi, ad interpretare una norma equivoca quanto a formulazione e significato, ma dall’indiscussa valenza pratica-applicativa.
 
Sommario
Il caso e la sentenza del Tar
Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva al Tar  l’annullamento della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico, alla quale aveva partecipato e la relativa approvazione definitiva della graduatoria. La fattispecie riguardava il superamento con massimo punteggio delle prove del concorso da parte della ricorrente, ma la sua esclusione per essere risultata inidonea nell’accertamento delle conoscenze informatiche. Le censure alla sua esclusione erano basate sui seguenti motivi.
In primis, se le conoscenze informatiche erano previste quale requisito di partecipazione al concorso, allora dovevano essere possedute al momento di presentazione della domanda ed accertate in via preliminare ai fini di ammissibilità della stessa. Non era, poi, prevista la sanzione dell’esclusione. Le conoscenze informatiche, non potendosi qualificare, ai sensi del bando, come requisito di partecipazione, potevano avere solo valenza residuale nella prova orale, comunque superata dalla candidata. Lo svolgimento della prova volta ad accertare le competenze informatiche non doveva essere rimessa al giudizio di un solo membro d’esame, ma a tutta la commissione. La nomina del membro aggregato per la materia informatica era avvenuta con provvedimento non pubblico, innominato e privo di data e lo stesso aveva partecipato solo parzialmente alla procedura. Il Dirigente della P.A. in questione aveva illegittimamente respinto la domanda di riesame.
Il Tar, con sentenza, dichiarava l’infondatezza del ricorso, così motivando. L’art. 37 D.Lgs. 165/2001 è una norma generica, che prevede l’accertamento delle conoscenze informatiche  nei concorsi pubblici, senza specificare oltre. L’assenza di norme regolamentari attuative ha, quindi, fatto in modo che le P.A. valutassero il possesso di tali competenze mediante prova d’esame o come requisito di ammissione al concorso. Il bando in oggetto aveva optato per quest’ultima soluzione, rinviando, tuttavia, l’accertamento del requisito al momento della prova orale; elemento insuscettibile di censura e che aveva come conseguenza l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale in caso di accertata insussistenza del medesimo. Il componente aggregato esperto informatico, oltre che nominato con provvedimento amministrativo, risultava obbligato a partecipare alla sola valutazione delle conoscenze informatiche.
 
L’appello
Ricorreva in appello la candidata chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.
Errata qualificazione della conoscenza informatica come requisito di ammissione al concorso da valutare nell’ambito della prova orale, pur se distinta dalla stessa. Pertanto, errato aver affermato la non applicazione, a tale accertamento, dei principi in materia di predisposizione delle domande d’esame. Inoltre, anche a considerare, come previsto nel bando, tale conoscenza, come requisito, la P.A. non avrebbe dovuto prevederne la valutazione in sede di prova orale. Ragionando a contrario, essendosi l’accertamento così svolto, allora avrebbe dovuto seguire le regole di una normale prova d’esame. Da ultimo, non c’era alcuna previsione che stabilisse l’esclusione dalla selezione in caso di dichiarata inidoneità sul punto. Essendo tale accertamento riconducibile alla prova d’esame orale, sarebbe mancata la predeterminazione dei criteri valutativi delle prove di concorso da verbalizzare e valutare con punteggio.
Illegittima nomina del membro aggregato, anche alla luce del regolamento comunale dei concorsi. Illegittimo il diniego di riesame, specie motivato sul fatto che la candidata avrebbe dichiarato pubblicamente di non saper utilizzare alcune applicazioni informatiche; dichiarazione mai verbalizzata, della quale non poteva tenersi conto fin dal momento della risposta alla domanda di riesame.
Errori della commissione che hanno condotto all’esclusione di una candidata arrivata prima nelle prove d’esame.
Resisteva il Comune, costituendosi insieme con l’unico controinteressato al quale era stato notificato l’appello (colui che aveva conseguito l’incarico messo a concorso) ed eccependo inammissibilità del ricorso di primo grado e integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello verso tutti gli idonei.
 
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato rigettava le eccezioni del Comune e dichiarava l’appello, infondato nel merito. In primo luogo,  infondati i motivi volti a contestare la scelta del Comune di prevedere, nel bando, la conoscenza dell’informatica come requisito di ammissione. Infatti, l’art. 37 D.Lgs. 165/2001 autorizza le P.A. a qualificare, nei concorsi pubblici, la conoscenza dell’informatica, sia come materia d’esame, che come requisito di partecipazione alla selezione. L’esclusione della candidata è, secondo il Consiglio di Stato, coessenziale alla qualificazione della conoscenza informatica come requisito di ammissione alla procedura selettiva; tesi avvalorata dalla previsione secondo cui tale conoscenza avrebbe prodotto solo un giudizio di idoneità che, se non raggiunto, avrebbe comportato naturaliter l’esclusione.
Alla luce di quanto espresso, legittima risulta la scelta della P.A. di accertare la conoscenza informatica nell’ambito della prova orale e decretare l’esclusione della candidata priva di dette competenze. Trattandosi di requisito di qualificazione e non di materia d’esame, risulta oltremodo legittimo il fatto che non siano stati determinati a priori i quesiti da sottoporre ai candidati. Inoltre, alcuna irregolarità-illegittimità viene ravvisata nella nomina dei componenti aggregati e nella partecipazione, limitata alle materie di loro competenza.
Ugualmente, nessun profilo di illegittimità, nel rigetto dell’istanza di riesame, trattandosi di autotutela della P.A., che non prevede obbligo di risposta all’istante. Il Consiglio di Stato, alla luce delle argomentazioni suesposte, ha rigettato in toto l’appello.

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