09/07/2020 – Termine per l’adozione del Piano di riequilibrio pluriennale

Abruzzo, del. n. 131 – Termine per l’adozione del Piano di riequilibrio pluriennale
Pubblicato il 8 luglio 2020

Il Consiglio comunale deve adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro 90 gg, termine perentorio, dall’acquisizione dell’esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5 del d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Abruzzo, con la deliberazione n. 131 depositata il 6 luglio 2020.
Nel caso di specie, un Comune aveva adottato la delibera di ricorso  alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e successivamente aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del TUEL, ritenendo di non poter garantire l’assolvimento delle funzioni dei servizi indispensabili.
La Corte dei Conti,  nella deliberazione in commento, ha accertato che il Comune non ha presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale  entro il termine perentorio di 90 gg come disposto dall’art. 243 bis, comma 5 del TUEL il ricorso.
Come ricordato dalla presente Sezione, la natura perentoria  del termine dei 90 gg è stata più ribadita dalla magistratura contabile, in quanto l’adozione del piano di riequilibrio finanziario, a seguito della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio, consente di impedire l’attivazione delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei Conti dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 e sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente (si veda tra le altre Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 11/2013).
Inoltre, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato altresì che  la mancata presentazione del piano di riequilibrio pluriennale nel termine perentorio imposto dal legislatore nazionale comporta anche l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011.
Pertanto, la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha accertato la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune entro il termine perentorio di 90 gg come prescritto dall’art. 243 bis, comma 5 del d.lgs. 267/2000, ed ha ordinato di trasmettere, alla scadenza della sospensione degli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011 concessa al Comune, la presente deliberazione al Prefetto  ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal predetto art. 6.

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