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Smart working, non oltre il 50% 
di LUIGI OLIVERI
Italia Oggi – 07 Luglio 2020
 
Lavoro agile limitato al 50% del personale pubblico che può essere adibito a questa particolare modalità di espletamento dell’ attività lavorativa. L’ emendamento approvato dalla Camera alla legge di conversione del dl 34/2020 (decreto Rilancio), modifica in maniera ampia l’ articolo 263 di tale decreto. In molti hanno evidenziato che grazie all’ emendamento il lavoro agile sarebbe durato fino al 31/12/2020 e che in ogni caso sarà previsto per almeno il 50% dei dipendenti, da estendere al 60% a partire dal 2021. A ben vedere, l’ intento della modifica dell’ articolo 263, comma 1, del dl 34/2020 non è estendere il ricorso al lavoro agile, ma al contrario ridurne la portata, per favorire il rilancio delle attività. In primo luogo, l’ emendamento non estende affatto il lavoro agile fino al 31/12/2020: tale durata era già prevista dal testo iniziale. In secondo luogo, l’ emendamento consente di derogare alle previsioni dell’ articolo 87, comma 2, lettera a), del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020.
Tale disposizione aveva di fatto imposto di disporre in lavoro agile tutto il personale che non fosse necessariamente adibito ad attività indifferibili, da rendere necessariamente in presenza. Con l’ emendamento, tale previsione, strettamente connessa alla situazione di emergenza nel pieno della pandemia, viene superata. Il personale da disporre in lavoro agile, infatti, sarà il 50% di quello che possa svolgere attività lavorativa in tale modalità. Il superamento avviene con il criticabile ed incerto strumento della deroga, valevole comunque per un tempo limitato tra la data dell’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto «rilancio» ed il 14 settembre. Infatti, a partire dal 15 settembre l’ emendamento dispone che l’ articolo 87, comma 1, lettera a), del dl 18/2020 «cessa di avere effetto».
La cessazione degli effetti e quindi dell’ efficacia delle norme è causata dalla loro abrogazione: non si capisce perché mentre si parla tanto di «semplificazione» il Legislatore non abbia semplicemente parlato di abrogazione, invece che di cessazione degli effetti. Il sostanziale dimezzamento del personale pubblico in smart working è lo strumento per adeguare «l’ operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali». L’ emendamento conferma che le pubbliche amminnistrazioni dovranno organizzare, comunque, il lavoro dei propri dipendenti e l’ erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’ orario di lavoro, rivedendone l’ articolazione giornaliera e settimanale. Insomma, allo scopo comunque di evitare concentrazione di persone in particolari situazioni della giornata (ingressi, uscite, pause), si invita a fasce orarie diversificate. Ma, i problemi operativi e gestionali per l’ estensione della flessibilità sono molto ampi e non di facile soluzione. Si conferma comunque che dovranno essere favoriti i contatti con l’ utenza utilizzando sistemi di prenotazione e soluzioni digitali, favorendo l’ erogazione di servizi da remoto, per quanto possibile.
L’ emendamento, sempre con lo strumento non efficientissimo della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell’ articolo 87 del dl 18/2020: non sarà, quindi, più possibile esentare dal servizio dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in lavoro agile. L’ incremento del personale in smart working al 60% di quello che si possa organizzare in tal modo deriva dalla modifica che l’ emendamento apporta all’ articolo 14, comma 1, della legge 124/2015. Anche in questo caso si introduce l’ ennesimo adempimento: entro il 31 dicembre di ciascun anno, ciascuna amministrazione dovrà redigere, il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), con la complicazione di sentire preventivamente le organizzazioni sindacali (si introduce per legge una nuova relazione, quando spetta ai Ccnl regolare le relazioni sindacali). Il Pola deve essere una sezione del documento di programmazione della performance, previsto dall’ articolo 10, comma 1, lettera a), del dlgs 150/2009. È attraverso tale piano che le p.a. stabiliranno le modalità attuative del lavoro agile ed indicheranno, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, la percentuale di almeno il 60% di dipendenti da disporre in smart working. Ma, che accade se le p.a. non adottano il Pola? Nulla di rilevante: il lavoro agile si applicherà solo ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, qualora lo richiedano in tal numero.

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